Gestione CIG in presenza di una liquidazione con importo inferiore a quello previsto

Risposta al quesito dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
05 Febbraio 2021

Ho un cig del 2019 che si conclude nel 2020. Non sarà liquidato l'intero importo aggiudicato perché il servizio è finito prima del previsto. Si chiede se l'Anac essendo l'importo mancante superiore al 20% (limite consentito per la differenza tra aggiudicazione e somme liquidate) scarterà il file. Come ci si deve comportare per quel cig? Eventualmente come si deve fare per chiudere il cig sul sito Anac? Devo modificare l'importo su Anac e quanto tempo c'è eventualmente per la modifica?

Inoltre se il cig  è stato preso da un rup non più attivo, come si può fare?

Risposta

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’ANAC con tre funzioni principali:

  • una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio ed alle successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
  • una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici;
  • una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.

Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara ed è perfezionato entro il termine massimo di novanta giorni dalla sua acquisizione , con le modalità fissate, da ultimo, nella Delibera ANAC. n. 1 dell’11 gennaio 2017. Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell’Autorità all'indirizzo www.anticorruzione.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area “Servizi” del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG. I CIG si intendono definitivamente acquisiti soltanto al perfezionamento degli stessi e pertanto la validità dei medesimi è condizionata all’avvenuto perfezionamento che ne sancisce la regolarità.

Né nella normativa di riferimento né nei provvedimenti attuativi della disciplina in materia di CIG sono stati rinvenuti dei termini di scadenza del CIG che, una volta perfezionato nei termini sopra indicati, avrà valore per l’intera procedura a prescindere dalla durata dello stesso.

Per quanto riguarda la modifica dell’importo (ossia, la circostanza che sembrerebbe esservi stata una variazione superiore al quinto del corrispettivo contrattuale originariamente previsto), si rileva che l’art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti, stabilisce che “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.

Nel caso di specie, la variazione contrattuale risulterebbe superiore al quinto d’obbligo, ma in diminuzione e non in aumento (ciò comporta che la stazione appaltante non attribuisce, mediante una sorta di affidamento diretto, delle ulteriori prestazioni all’affidatario, cui non saranno pagate somme maggiori rispetto a quelle preventivate e già indicate ad ANAC): la stazione appaltante dovrebbe quindi formalizzare la modifica contrattuale in questione mediante un atto aggiuntivo al contratto (il quale dovrà contenere le condizioni di esecuzione della variante/variazione e il suo valore economico), da comunicarsi a cura del RUP all’operatore economico, affinché quest’ultimo possa eventualmente esercitare il proprio diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di mancata risoluzione del contratto da parte dell’operatore economico, la variante in diminuzione dovrà essere oggetto di Comunicazione ad ANAC: la “Guida pratica all’uso del SIMOG” del 17.11.2020, pag. 49 e ss., indica le modalità pratiche mediante le quali dovrà essere indicata tale modifica(https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/SIMOG/Guida%20pratica%20SIMOG_ver.1.0_17.11.2020_4.pdf), da comunicarsi nel termine di trenta giorni da quando è stata disposta.

Infine, si rileva che la modifica della persona fisica che riveste il ruolo di RUP non ha refluenze sul CIG già perfezionato, e la stazione appaltante dovrà soltanto comunicare e inserire nel sistema SIMOG il nuovo nominativo del RUP che ha preso in carico la procedura.

3 febbraio 2021             Alessandro Rizzo

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