Ferie o malattia del personale educativo in giornata di attività integrative
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiSi chiede conferma del fatto che i dipendenti devono obbligatoriamente fruire delle ferie residue entro al massimo i 18 mesi successivi, altrimenti le stesse non sono più fruibili.
A questo proposito si allega un articolo che richiama una sentenza del TAR Valle d'Aosta (n. 1/2020) che stabilisce espressamente quanto sopra descritto.
In pratica, ci interessa sapere se, decorsi i termini di legge, il dipendente che (per qualsiasi motivazione dipendente dallo stesso o dal datore di lavoro), non ha usufruito delle ferie residue, le perde definitivamente oppure se le mantiene comunque.
Si ricorda che nel pubblico impiego vige il divieto di estensione dei giudicati di cui all’articolo 1, comma 132, Legge 30 dicembre 2004 n. 311, come successivamente prorogato dall’articolo 41, comma 6, Decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207.
La sentenza riguarda personale non contrattualizzato di cui al DPR 15 marzo 2018 n. 39 e, pertanto, non estensibile agli enti locali.
L’articolo 10 del Decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, prevede che il periodo di ferie vada goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Come precisato dall’Aran, con il parere RAL_1722, i termini per la fruizione delle ferie continuano ad essere quelli indicati nell'art.18 del CCNL del 6.7.1995 (oggi articolo 28 CCNL 2018), sia per l'eventuale differimento per esigenze personali (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione) sia per il differimento per esigenze di servizio (30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione), e la loro violazione si può tradurre solo in una forma di inadempimento contrattuale, anche suscettibile di dar luogo a contenzioso giudiziario. Il diverso termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, previsto dal D.Lgs.n.66/2003, per la fruizione delle ferie eccedenti le due settimane, che obbligatoriamente devono essere fruite nell’anno di maturazione, deve intendersi utile ai soli fini della possibile applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 18-bis del medesimo D.Lgs.n.66/2003. Il dipendente, quindi, non può chiedere di spostare la fruizione fino al 18° mese successivo a quello di maturazione; né tale spostamento può essere autonomamente operato dal datore di lavoro.
A chiarimento di ciò, la circolare n. 8/2005 del Ministero del lavoro ha precisato che, nella ipotesi in cui la contrattazione stabilisca termini meno ampi per la fruizione di tale periodo (ad esempio nel settore del pubblico impiego ove il termine è di 6 mesi) il superamento di questi ultimi, quando sia comunque rispettoso del termine dei 18 mesi, determinerà una violazione esclusivamente contrattuale.
Pertanto, di norma le ferie devono essere fruite entro il 30 aprile/giugno dell’anno successivo. Il mancato rispetto di tali termini, e la fruizione entro i 18 mesi successivi, determinerà una violazione delle disposizioni contrattuali vigenti.
Il diritto del lavoratore di fruire comunque delle ferie pregresse rimane salvo.
Si ricorda, altresì, che i quattro giorni di ex festività soppresse, di cui alla Legge 937/1977, devono essere fruiti – tassativamente – entro l’anno solare in cui sono maturate, non essendo possibile un rinvio.
3 febbraio 2021 Fabio Venanzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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