Risposta al quesito del Dott. Alessandro Corucci
QuesitiNel caso in cui nelle sentenze di separazione o divorzio si riscontrasse un errore, ad es. il luogo di matrimonio, si chiede se l'Ufficiale di stato civile può comunque procedere con le annotazioni o se invece deve chiedere al Tribunale competente di procedere alla correzione.
Si forniscono i seguenti elementi.
L’ufficiale dello stato civile non è titolare di alcun potere di intervento relativamente agli atti di cui è richiesta l’annotazione o la trascrizione.
L’articolo 5 del dpr 396/2000 (Compiti degli ufficiali di stato civile) non ricomprende questa possibilità.
Pertanto, l’ufficiale di stato civile dovrà segnalare l’errore al soggetto competente (es. Tribunale) e richiedere l’invio corretto.
Si coglie l’occasione per sottolineare come l’unica possibilità di correzione prevista dall’ordinamento in capo all’ufficiale di stato civile è quella prevista dall’art. 98 comma 1, che riguarda correzioni di errori materiali in cui lo stesso sia incorso nella redazione degli atti di propria competenza.
29 gennaio 2021 Alessandro Corucci
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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