Errori su sentenze di separazione/divorzio

Risposta al quesito del Dott. Alessandro Corucci

Quesiti
di Corucci Alessandro
03 Febbraio 2021

Nel caso in cui nelle sentenze di separazione o divorzio si riscontrasse un errore, ad es. il luogo di matrimonio, si chiede se l'Ufficiale di stato civile può comunque procedere con le annotazioni o se invece deve chiedere al Tribunale competente di procedere alla correzione.

Risposta

Si forniscono i seguenti elementi.

L’ufficiale dello stato civile non è titolare di alcun potere di intervento relativamente agli atti di cui è richiesta l’annotazione o la trascrizione.

L’articolo 5 del dpr 396/2000 (Compiti degli ufficiali di stato civile) non ricomprende questa possibilità.

Pertanto, l’ufficiale di stato civile dovrà segnalare l’errore al soggetto competente (es. Tribunale)  e richiedere l’invio corretto.

Si coglie l’occasione per sottolineare come l’unica possibilità di correzione prevista dall’ordinamento in capo all’ufficiale di stato civile è quella prevista dall’art. 98 comma 1, che riguarda correzioni di errori materiali in cui lo stesso sia incorso nella redazione degli atti di propria competenza. 

29 gennaio 2021           Alessandro Corucci

 

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