Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiUn cittadino residente in questo Comune è stato cancellato dalle liste elettorali con la prima tornata della revisione dinamica gennaio 2015, a seguito del provvedimento dell’autorità giudiziaria, passata in giudicato in data 15-10-2014, che lo condannava alla pena principale della reclusione di anni 3 e mesi 6, multa euro 500 ed alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5.
Al fine di monitorare la situazione per determinare il periodo di reiscrizione nelle liste elettorali, questo ufficio ha richiesto all’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario il certificato di stato di esecuzione.
Nel certificato si legge: posizione giuridica “espiazione pena in regime di affidamento in prova”, “decorrenza pena 28-11-2014, scadenza pena 27-05-2018”, quindi “fine pena anticipato al 28-11-2017”, “annotazione in attesa ordinanza estinzione pena per pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale in data 01-12-2017”.
Alla luce di quanto esposto si chiede un parere relativo alla data in cui il cittadino dovrà essere reiscritto nelle liste elettorali.
La Direzione Centrale in risposta ad alcuni quesiti in merito alla possibilità di iscrivere (o reiscrivere) nelle liste elettorali persone, già condannate con la pena accessoria della interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, nei cui confronti intervenga successivamente una pronunzia che dichiari estinte le pene ed ogni altro effetto penale, chiedendosi, più in particolare, se l'esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"), determini l'estinzione, oltre che della pena detentiva espiata in affidamento, anche della pena accessoria dell'interdizione (perpetua o temporanea) dai pubblici uffici inflitta congiuntamente alla pena principale detentiva e se da tale ulteriore effetto estintivo consegua il riacquisto della capacità elettorale.
Si precisa che la disposizione dell'art. 47, comma 12, della legge n. 354/1975 - nel testo modificato dall'art. 4-vicies semel del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 - ora così recita: "L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale . Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa".
Stante la particolare rilevanza della problematica, incidente su un diritto costituzionalmente sancito quale quello di voto, il Consiglio di Stato, allo scopo di corrispondere al quesito se l'esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale determini non solo l'estinzione della pena detentiva, ma anche delle pene accessorie, legittimando perciò la iscrizione o la reiscrizione nelle liste elettorali del soggetto già condannato, ha ritenuto di dover stabilire se la formula "ogni altro effetto penale" contenuta nel precetto normativo ex art. 47, comma 12, legge 354/1975 sia comprensiva o meno delle pene accessorie.
Stante la particolare rilevanza della problematica, incidente su un diritto costituzionalmente sancito quale quello di voto, nonché nella considerazione dei divergenti orientamenti che in passato - sulla base del testo normativo dell’art. 47 citato precedentemente vigente - erano stati assunti dalla Corte di Cassazione penale, da una parte, e dalla magistratura amministrativa (Consiglio di Stato-TT.AA.RR.), dall’altra, si è ritenuto di chiedere l’avviso del Consiglio di Stato, il cui parere, n. 2912/07, espresso della Prima Sezione in data 17 ottobre 2007, si allega in copia per ogni opportuna documentazione.
Il Supremo Consesso amministrativo, allo scopo di corrispondere al quesito se l’esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale determini non solo l’estinzione della pena detentiva, ma anche delle pene accessorie, legittimando perciò la iscrizione o la reiscrizione nelle liste elettorali del soggetto già condannato, ha ritenuto di dover stabilire se la formula “ogni altro effetto penale” contenuta nel precetto normativo ex art. 47, comma 12, legge 354/1975 sia comprensiva o meno delle pene accessorie.
Sulla base di articolate argomentazioni di ordine sia sistematico che letterale, il Consiglio di Stato, condividendo l’avviso che il Ministero dell’Interno ha pure acquisito dal Ministero della Giustizia, ha concluso che l’anzidetta espressione “ogni altro effetto penale” di cui all’art. 47, comma 12, legge 354/1975 non ricomprenda le pene accessorie e che, quindi, il richiamo alla sola pena detentiva, nonché alla pena pecuniaria qualora ricorrano le condizioni indicate nella seconda parte del precitato comma 12 dell’art. 47, non sembra interpretabile “se non nel senso di una consapevole quanto inequivoca esclusione, dall’effetto estintivo, delle pene accessorie”. Ne discende che l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, poiché non estingue le pene accessorie, non legittima la iscrizione o reiscrizione nelle liste elettorali del soggetto alla cui condanna in sede penale acceda la misura dell’interdizione dai pubblici uffici. La Corte di Cassazione ha pertanto concluso che “la perdita dell’elettorato attivo di cui all’art. 2 D.P.R. 223/1967, quale parte integrante dell’interdizione dai pubblici uffici, costituisce una pena accessoria e come tale resta insensibile all’esito positivo dell’affidamento in questione”.
Nella pratica:
DAL FINE PENA, si aggiungono I 5 ANNI DI INTERDIZIONE (SANZIONE ACCESSORIA) DOPODICHE’ CHIEDEREI IL CASELLARIO AGGIORNATO PER LA PRIMA ISCRIZIONE POSSIBILE DOPO LA DATA DEL 27-11-2022.
28 gennaio 2021 Roberto Gimigliano
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Consiglio di Stato, Sezione III - Sentenza 8 maggio 2025, n. 3914
Agenzia delle Entrate- Provvedimento 11 aprile 2025, Prot. n. 176284/2025
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