Elaborazione atto di nascita in parte I

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
01 Febbraio 2021

Si deve elaborare un atto di nascita in parte I per una bambina, concepita attraverso il metodo della fecondazione assistita, che viene riconosciuta solo dalla madre, nonostante la coppia sia sposata.

I coniugi hanno anche presentato richiesta di separazione e il padre ha formulato richiesta di disconoscimento.

E’ corretto che l’atto di nascita venga inserito in questo modo: nascita in altro comune/naturale con riconoscimento/dichiarante madre/F8 il padre non consente di essere nominato?

Inoltre, è necessario allegare all’atto anche una ulteriore dichiarazione della volontà del padre di non voler riconoscere la bambina?

Risposta

Il titolo VII del D.P.R.396/2000 tratta della registrazione degli atti di nascita. Dal combinato esame del decreto richiamato con il D.M. del 27 febbraio 2001, si ricava il quadro completo per la registrazione degli atti di nascita.

L’art.9 del d.m. 27 febbraio 2001 ha previsto:•nella serie A della parte prima si iscrivono le dichiarazioni di nascita ricevute dall’ufficiale dello stato civile, comprese quelle di cui all’art.37 del D.P.R• nella serie B della parte prima si iscrivono le dichiarazioni tardive di nascita di cui all’art.31,comma1,del D.P.R., senza necessità di provvedimenti di convalida da parte dell’autorità giudiziaria e quelle di cui all’art.31, comma 2, del D.P.R.

Dichiarazione di nascita Soggetti legittimati Nascita in costanza di matrimonio. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei soggetti legittimati nel 1^ comma dell’articolo 30: uno dei genitore, procuratore speciale, medico, ostetrica, altra persona che ha assistito al parto. In mancanza di indicazioni normative contrarie, si ritiene che i soggetti elencati siano titolari di una legittimazione concorrente.

Disconoscimento: Il disconoscimento è un’azione legale che serve ad escludere la presunzione della paternità nei confronti del figlio che alla nascita era stato dichiarato come figlio di entrambi i genitori. Compito dell’ufficiale dello stato civile è annotare la sentenza nell’atto di nascita e provvedere in ordine al nuovo cognome e darne comunicazione all’anagrafe

L’azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio ha lo scopo di far cadere, mediante prova contraria, la presunzione di paternità del marito. E’ ammessa in 3 casi:

a) Non coabitazione dei coniugi per il periodo in cui si presume il concepimento (dal 300° al 180° giorno prima della nascita)

b) Impotenza del marito

c) Adulterio della moglie o occultamento della gravidanza.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità (art. 235 c. 2 cod. civ)

L’azione di disconoscimento può essere esercitata:

  1. Dal marito, entro 1 anno dalla nascita del figlio. Se al tempo della nascita era lontano, entro 1 anno dal giorno del suo ritorno; se prova di non aver avuto notizia della nascita in questi giorni, entro 1 anno dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
  2. Dalla madre, entro 6 mesi dalla nascita del figlio.
  3. Dal figlio, entro 1 anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
     
Personalmente piuttosto che alla formula 8 : FORM.8  Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale nel caso  in  cui l'altra genitore non consente di essere nominato (artt. 29, 30 e 42 del D.P.R. 3 novembre 2000% n. 396).  Interlineare  lo  spazio  bianco compreso fra le parole: "... ]... quale" e le parole: "mi ha dichiarato quanto segue:" 
 
Opterei per la F 24: Dichiarazione fatta dalla madre naturale nel caso in cui il padre non consente di essere nominato (art. 29, 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Inserendo le parole : dall’unione ……..di essa dichiarante , cittadina…….con uomo non parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell’art. 251 del codice civile:”
Ben consci che la disciplina del riconoscimento della filiazione naturale è stata ulteriormente modificata, adeguandosi progressivamente verso la parificazione totale tra i figli legittimi ed i naturali, in linea con il comma III dell'art. 30 Cost.. Si rileva, inoltre, che la ratio di eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio ha subito una svolta con le recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali di cui alla legge 10 dicembre 2012 n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 in data 17 dicembre 2012.
Non allegherei assolutamente alcuna dichiarazione del padre di non voler riconoscere la bambina (peraltro sull’atto risulterà, ovviamente, solo la madre) in quanto del tutto inutile.
28 gennaio 2021           Roberto Gimigliano
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