In linea generale, secondo la giurisprudenza amministrativa e le norme vigenti, nella PA vige il divieto del rinnovo tacito, specie se si tratti di rapporti da cui discendono spese per l'ente, se non diversamente previsto da apposita disposizione normativa derogatoria. Pertanto, occorre evitare assolutamente il ricorso a proroghe o a rinnovi taciti, vietati dalla legge. In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica. La proroga del contratto di appalto, nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro.
L’istituto della proroga dei contratti pubblici è stato oggetto di molteplici interventi da parte del legislatore nazionale e comunitario e di interpretazioni. In ogni caso, è pacifico che “la proroga del contratto sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, mentre il rinnovo … comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale”.
L’ANAC ha chiarito che la proroga - oggetto di numerose pronunce da parte della giustizia amministrativa - è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge, quindi, la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati dal Codice dei contratti e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
Per Il TAR Veneto (sent. n. 1364/2019) il rinnovo tacito di un contratto pubblico e vietato dall’ordinamento, risolvendosi in una forma di trattativa privata, al di fuori delle ipotesi tassative ammesse dalla normativa europea e nazionale, e mirando, il suo divieto, ad evitare surrettizie deroghe all’evidenza pubblica, in osservanza di un principio generale dell’ordinamento, europeo e nazionale, applicabile alla generalità dei contratti pubblici.
27 gennaio 2021 Eugenio De Carlo