Incidenza provvedimento autorità giudiziaria sulla posizione elettorale del cittadino

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
29 Gennaio 2021

La cancelleria dell’Ufficio Iscrizione ha comunicato che, con sentenza del Tribunale in composizione monocratica emessa in data 29-04-2019, irrevocabile il 14-12-2019, è stato disposto nei confronti di un cittadino residente in questo Comune, iscritto in queste liste elettorali, quanto segue:

assoluzione per i reati commessi ed applicazione della misura di sicurezza CASA DI CURA E DI CUSTODIA per anni 1 e mesi 6.

Si chiede se il provvedimento dell’autorità giudiziaria comporta la cancellazione del cittadino dalle liste elettorali ed in caso affermativo:

• se è possibile procedere alla cancellazione con la seconda tornata della revisione dinamica di gennaio 2021;

• quando il medesimo dovrà essere reiscritto nelle liste elettorali e previa acquisizione di quale documentazione.

Risposta

Occorre fare riferimento alla circolare 2600/L la quale così recita relativamente alle  misure di sicurezza detentive e la libertà vigilata di cui all'art. 215 del codice penale.

Il n. 4) dell'art. 2 sancisce che non sono elettori le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, a norma dell'art. 215 del Codice penale, finché durano gli effetti del provvedimento.

Ai sensi del citato art. 215, le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3) il ricovero in un manicomio giudiziario;

4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Tale ultima misura di sicurezza è destinata ai minori per una durata non inferiore ad un anno: qualora debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La perdita del diritto elettorale si verifica nel giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. La pena accessoria produce, infatti, il proprio effetto, relativamente alla perdita della capacità elettorale, dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva e, in caso di reclusione o di sottoposizione a misura di sicurezza detentiva, oppure di sottrazione volontaria alla esecuzione della pena da parte del condannato in una fase successiva al passaggio in giudicato, l’effetto prosegue nel tempo: i termini dell’interdizione temporanea cominciano quindi a decorrere dal giorno in cui è terminata l’esecuzione della pena.

A livello operativo pertanto l’ufficiale elettorale comunale dovrà provvedere alla cancellazione dalle liste elettorali per cause ostative con la prima revisione dinamica (ordinaria o straordinaria) utile successiva al ricevimento della comunicazione.  L’interessato viene interdetto dalla data del passaggio in giudicato e resta in tale condizione, quantomeno per il tempo indicato in sentenza.

26 gennaio 2021            Roberto Gimigliano

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