Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente assunto a tempo determinato con contratto sisma nel 2017, è stato assunto dal 01.01.2021 a tempo indeterminato, tramite la procedura di stabilizzazione. Per tale dipendente, i saldi di "ore eccedenti" e "ferie" possono essere riportati sul nuovo contratto, oppure devono essere azzerati?
A tale dipendente, spettano 36 giorni di ferie, perché trattasi della stabilizzazione di un contratto già in essere dal 2017, oppure 34 giorni di ferie, perché si considera come nuovo contratto?
Inoltre, un saldo "ore eccedenti" positivo, per quanto tempo può essere tramandato di anno in anno?
Secondo l’orientamento ARAN CFC10a del 7.9.2018, riferito al Comparto delle funzioni centrali ma estensibile anche alle Funzioni locali, in quanto le norme contrattuali sono analoghe, al lavoratore assunto a tempo indeterminato per la prima volta nella pubblica amministrazione, ma che abbia prestato servizio come lavoratore a tempo determinato presso la stessa o presso altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, per più di tre anni, rientra nella casistica che dà diritto da subito al riconoscimento dell’intero monte ferie spettante (28 o 32 giorni a seconda del regime orario adottato, cui si aggiungono i 4 giorni di “festività soppresse”).
In applicazione dell’art. 28 del Ccnl Funzioni locali le ferie devono essere godute nell’anno di riferimento; le ferie possono essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo solo nell’ipotesi di indifferibili esigenze di servizio, mentre devono essere fruite entro il mese di aprile dell’anno successivo quando vi siano motivate esigenze di caarattere personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il comma 11 dell’art. 28 citato precisa, inoltre, che le “ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge
e delle relative disposizioni applicative”.
20 gennaio 2021 Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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