Vendita ed esposizione in forma ambulante di prodotti del proprio ingegno creativo

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
21 Gennaio 2021

In caso di comunicazione di produzione, vendita ed esposizione in forma ambulante prodotti del proprio ingegno creativo, si richiede se sia sufficiente la comunicazione fatta dall'interessato al Comune o se necessiti di ulteriori adempimenti da parte del richiedente. Nel caso la comunicazione sia sufficiente, si richiede di sapere se la stessa debba essere rinnovata annualmente o sia sufficiente la comunicazione iniziale

Risposta

Per "opere dell'ingegno a carattere creativo” possono intendersi, in senso stretto, quelle che possono costituire oggetto di diritto d'autore e dunque le opere letterarie, le opere delle arti figurative (pittura, scultura, grafica), musicali, tecniche e scientifiche e quelle derivanti da un processo produttivo che si ricollega ad un'invenzione brevettata o registrata. In senso lato potrebbero definirsi tali anche le creazioni di valore più modesto, non coperte da una protezione quale brevetto o la registrazione, che siano però frutto di un'elaborazione originale dello scopritore, inventore o autore.

Tali attività non sono da assoggettate alla normativa sul commercio ai sensi del Decreto legislativo n° 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; a tal proposito, l'art. 4, comma 2, lett. h) così recita (nello stesso senso la Legge regionale 6 novembre 2019, n. 22):

“2. Il presente decreto non si applica:
(....)

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”.

Occorre, però, distinguere tra l’attività svolta in forma saltuaria e occasionale o continuativa ovvero quella in cui siano prevalenti i caratteri dell’artigianato; a tal proposito, per un idoneo approfondimento, si rinvia all’allegata risoluzione del MISE. 

In conclusione, la mera comunicazione rappresenta un regime abilitativo semplificato per poter svolgere un’attività per cui non è soggetta alla riproposizione annuale.

18 gennaio 2021           Elena Conte

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