Dal 2021 Tefa e Tari si separano e nascono nuovi codici tributo

FISCO OGGI – Documento 18 gennaio 2021

Servizi Comunali TARI

20 Gennaio 2021

Dal 2021 Tefa e Tari si separano e nascono nuovi codici tributo

FISCO OGGI

Dal 2021 Tefa e Tari si separano e nascono nuovi codici tributo

18 Gennaio 2021

Consentiranno di versare il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, assolto fino al 2020 in modalità cumulativa con la tassa sui rifiuti

 

Istituiti nuovi codici tributo, da utilizzare tramite F24 e F24Ep, per il versamento del “Tefa”, il tributo sulla tutela ambientale che, a partire dal 2021, dovrà essere versato distintamente dalla Tari. Con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 debuttano, quindi, “Tefa”, “Tefn” e “Tefz” per il pagamento, rispettivamente, del tributo, degli interessi e delle sanzioni.
La disciplina sulla Tefa (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) prevedeva la riscossione della tariffa insieme alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, di cui all’articolo 1,
comma 668, della legge di stabilità 2014.
L’
articolo 19 del Dlgs n. 504/1992, istitutivo del tributo, al comma 7 ha stabilito che per i versamenti unitari, dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, i cui criteri sono stati definiti con il recente decreto del Mef del 1° luglio 2020 (vedi articolo “Istruzioni per riversare il tributo destinato alla tutela dell’ambiente”).
Tale decreto prevede che, per le annualità 2021 e successive, il Tefa e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari o tariffa avente natura corrispettiva e di Tefa, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24.
Il decreto, inoltre, stabilisce che, per il 2020, a decorrere dalle ripartizioni del gettito del 1° giugno 2020 la struttura di gestione effettua lo scorporo del Tefa dai singoli pagamenti (compresi eventuali interessi e sanzioni) e il successivo riversamento alle province e città metropolitane applicando la misura del 5% o la diversa misura comunicata da tali enti. Per i periodi precedenti, invece, rimane di competenza delle amministrazioni comunali il riversamento della componente relativa al Tefa alle rispettive province e città metropolitane.

In sostanza:

  • fino al 2020, i versamenti del Tefa e della Tari o della tariffa avente natura corrispettiva sono effettuati cumulativamente, utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al Tefa (cfr. risoluzioni n. 37/2013 e n. 42/2013, ridenominati con le risoluzioni n. 45/2014 e n. 47/2014)
  • a partire dall’anno d’imposta 2021, gli importi relativi al Tefa sono versati distintamente dalla Tari utilizzando i codici tributo istituiti

La risoluzione odierna n. 5/2021 istituisce quindi i seguenti codici tributo per il versamento del Tefa tramite F24 e F24 “enti pubblici”:

  • TEFA” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
  • TEFN” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi
  • TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni

In sede di compilazione F24, i neo codici sono esposti nella sezione “Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nel campo “codice ente/codice comune” il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili (vedi tabella sul sito dell’Agenzia); se il pagamento è effettuato col ravvedimento bisogna barrare la casella “Ravv.”; nel campo “Numero immobili” vanno indicati il numero degli immobili, nel campo “rateazione/mese rif” il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

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