Tempistiche per rimborso in caso di esito sfavorevole della sentenza di secondo grado e termine per presentare ricorso in Cassazione
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiQuali fondi confluiscono nella cassa vincolata?
Sul tema della corretta rilevazione del vincolo nella cassa dell’ente e in particolare della qualificazione delle entrate rispetto alle differenti tipologie di vincolo (specifico o generico) e alla provenienza del vincolo stesso (attribuito da legge o principio contabile/trasferimenti/indebitamento), si era sviluppato, nel tempo, un ampio dibattito ed erano emersi diversi orientamenti giurisprudenziali; poi la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 31 del 9 novembre 2015 ha posto fine alle diverse interpretazioni, definendo con tale atto le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, cui sono tenute a conformarsi le diverse sezioni regionali della Corte.
Detta deliberazione n. 31/2015 distingue tra le seguenti tipologie di vincoli che possono caratterizzare le entrate degli enti locali:
a) entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL (e per le quali il vincolo può derivare dalla legge, da trasferimenti o da prestiti);
b) entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, lettera d), del TUEL, che costituiscono la quota vincolata del risultato contabile di amministrazione;
c) entrate con vincolo di destinazione generica.
La medesima deliberazione ha poi evidenziato che l'articolo 195 del TUEL, che consente l'utilizzo per cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, fa espresso rinvio all'articolo 180, comma 3, lettera d), del medesimo testo unico, e che pertanto solo con riferimento alle tipologie di entrate cui tale norma si riferisce operano i limiti di utilizzo, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli articoli 195 e 222 del TUEL; detto in altri termini, la cassa vincolata è alimentata solamente dalle entrate che abbiano un vincolo specifico finalizzato ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). Tale conclusione risulta peraltro coerente con quanto previsto al paragrafo 9.2.9 del principio contabile applicato n. 4/2, secondo il quale è necessario distinguere tra le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa rispetto alle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria.
Alla luce delle linee ermeneutiche sopra accennate debbono considerarsi entrate caratterizzate da vincolo specifico di destinazione, e quindi confluire nella cassa vincolata:
- le entrate caratterizzate da un vincolo specifico espressamente previsto da una norma di legge;
- i contributi ed i trasferimenti finalizzati ad un intervento specifico (sia di parte corrente che in conto capitale);
- le entrate derivanti da indebitamento;
nonché le seguenti fattispecie, per le quali la magistratura contabile ha ravvisato la sussistenza di un vincolo specifico:
- quota del 10% dei ricavi da alienazioni patrimoniali (art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013; Corte dei conti, Sez. Marche, n. 32/2018);
- ricavo da alienazione di alloggi ERP (Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 31/2020),
mentre si ritiene che non debbano sottostare a vincoli di cassa le seguenti entrate, che pur presentano vincoli di competenza:
- proventi dai permessi di costruire e costi di costruzione (vedasi al riguardo anche la FAQ n. 28 di Arconet);
- proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada (anche se un diverso orientamento, peraltro non convincente, è stato espresso dalla Corte dei conti, sez. Toscana, n. 334/2019);
- ricavi da alienazioni patrimoniali (al netto della quota del 10% più sopra indicata);
- entrate derivanti dal servizio raccolta rifiuti (Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 157/2019);
- proventi dalle concessioni cimiteriali.
Per i dettagli e gli approfondimenti si rimanda al contenuto della sopra indicata deliberazione n. 31/2015.
16 gennaio 2021 Ennio Braccioni
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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