Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – Comunicato 14 gennaio 2021
Servizi Comunali Congedo parentaleCongedo Covid-19: sospensione didattica in presenza o centri assistenza
INPS
Congedo Covid-19: sospensione didattica in presenza o centri assistenza
14 gennaio 2021
L’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto un Congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette zone rosse del territorio nazionale, e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
Con la circolare INPS 12 gennaio 2021, n. 2 l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del sopracitato congedo per le due categorie di destinatari tutelate, specificando pertanto i requisiti previsti per la fruizione, la durata del congedo, l’indennizzo delle giornate lavorative e le situazioni di incompatibilità.
Saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo ai sensi dell’articolo 22-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 137/202, da inoltrarsi esclusivamente in modalità telematica.
Per i datori di lavoro privati sono, quindi, illustrate le istruzioni contabili per la compilazione delle denunce contributive e per il relativo conguaglio, prevedendo nuovi codici evento nella gestione del flusso Uniemens per le seguenti tipologie datoriali:
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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