Cancellazione anagrafica

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
15 Gennaio 2021

E’ ancora iscritta nell’anagrafe della popolazione residente di questo Comune una cittadina italiana, il cui marito e figli sono iscritti nell’A.I.R.E. dal 19-10-2017.  

Da informazioni assunte, anche attraverso la nostra autorità consolare (informativa di stato di famiglia quale risulta agli atti consolari), la medesima risiede all’estero con coniugi e figli dall’anno 2017, ma non si era potuta iscrivere all’A.I.R.E. in quanto cittadina straniera.  

Successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, avvenuto previo giuramento davanti al Sindaco di questo Comune in data 23-03-2019, visto che non è mai pervenuta la domanda di iscrizione in A.I.R.E., nei suoi confronti è stato avviato un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità.  

Alla luce di quanto sopra, visto che anche gli accertamenti della polizia municipale hanno confermato la non reperibilità della medesima, si chiede se è giuridicamente più corretto procedere ad una cancellazione anagrafica per irreperibilità o se si può effettuare una cancellazione d’ufficio per emigrazione all’estero, visto che marito e figli sono iscritti nell’A.I.R.E.  

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Risposta

Ritengo non corretto l’avvio del procedimento per irreperibilità in quanto non ricorrono le circostanze per poterlo attivare. 

In primis l’interessata non era iscritta in AIRE in quanto cittadina straniera ma in ogni caso risultava (è prevista) l’annotazione sulla scheda anagrafica della presenza della stessa sullo stato di famiglia del marito e dei figli cittadini italiani regolarmente iscritti in AIRE e, conseguentemente, l’ufficio è a conoscenza dell’indirizzo preciso dove il soggetto dimora abitualmente. 

Successivamente l’interessata si è recata in Italia dove ha giurato diventando Italiana e quindi non può essere considerata irreperibile in quanto comunque presente seppur per un lasso breve di tempo. Queste due condizioni rendono di fatto non possibile procedere con la cancellazione per irreperibilità. 

L’art. 11, comma 1°, lett. c)1 del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n.223) prevede diversi tipi di procedimenti di cancellazione anagrafica per irreperibilità  

1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: 

a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; 

b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora; 

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. 

Quella che a noi interessa è l’rreperibilità ordinaria o tout court, accertata in seguito a ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati fra loro. 

La valutazione che occorre fare è che la corretta gestione di tali procedimenti impone di richiamare e conoscere le disposizioni del Codice di Procedura Civile in materia di “Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia” (art. 140 C.P.C.) nonché di “Notificazioni a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti” (art. 143 C.P.C.). 

Cosa significa irreperibile? Irreperibile è colui che, prima residente in un determinato Comune, risulta non avere più dimora abituale in quel territorio comunale e di cui, nello stesso tempo, non si conosce il Comune o lo Stato di nuova dimora, cosa che non è per il caso esposto in quanto si conosce l’indirizzo all’estero dell’interessata. 

Se è pur vero che la cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità viene di solito disposta nei confronti degli stranieri che tornano in patria senza fornire indicazioni al Comune, di chi emigra senza iscriversi all’Aire (l’anagrafe italiana dei residenti all’estero) o di chi cambia la propria dimora senza però comunicarlo, per il caso specifico opererei con le modalità che andrò ad indicare in quanto la cittadina ha modificato la propria cittadinanza quando già dimorava all’estero, quindi, riepilogando: 

A) non procederei alla cancellazione anagrafica per irreperibilità in quanto non ve ne sono gli estremi (v. sopra) 

B) inviterei l’interessata a recarsi presso il Consolato Generale d’Italia competente territorialmente per poter essere censita ed iscritta nell’AIRE del comune dove già sono iscritti i familiari 

C) farei presente all’interessata che (viene previsto un termine) se non ottempera a quanto previsto dalla normativa (L.470/88) e quindi alla comunicazione della presenza all’estero, non avendolo fatto a suo tempo, verrà avviata una pratica di cancellazione anagrafica per irreperibilità. 

E’ naturale che l’interessata non si sia preoccupata di fare il proprio dovere in quanto essendo in possesso della doppia cittadinanza non ha (e non avrà avuto) alcun problema di integrazione documentale o altre esigenze e/o necessità nel Paese dove vive in quanto cittadina di quel Paese.  

Non sono neppure d’accordo sulla possibilità di iscrizione all’estero d’ufficio per emigrazione in quanto non ve ne sono i presupposti, stiamo parlando di cittadino italiano! O lo iscriviamo in AIRE o lo cancelliamo per irreperibilità se ve ne ricorrono le condizioni. 

14 gennaio 2021             Roberto Gimigliano

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