Spese elettorali

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
18 Gennaio 2021

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle elezioni referendarie e comunali del 21 e 22 settembre 2020 è stato autorizzato dallo scrivente un totale ore di straordinario per personale dipendente pari ad xxx. Per consentire all’ente di preventivare la spesa da sostenere, era previsto che per le sole elezioni referendarie fosse anticipata al Comune, a titolo di rimborso spese da, una somma pari al 80% delle spese sostenute per il referendum del 17 aprile 2016 restando invece a carico dell’ente le spese per le elezioni comunali.

Nel dettaglio le spese riconosciute dal Ministero dell’Interno ammontano ad euro 5.938,00 (di queste somme il ministero ha già anticipato il 90%, mentre per il restante 10% attende evidentemente la rendicontazione del totale spese sostenute). In sede di costituzione dell’ufficio elettorale l’impegno per lavoro straordinario  era stato preventivato invece pari ad euro 21.150,00. Espletate tutte le operazioni elettorali , verificate le ore prestate dai dipendenti comunali, è emerso che il totale liquidabile è esattamente pari a quanto preventivato.

Per le ragioni sopra riportate resterebbe quindi a carico del comune, la somma di euro 15.212,00 (21.150- 5938= 15.212 per le sole ore di straordinario effettuato).

Posto quanto sopra,

essendo stata quella del 21 e 22 settembre una tornata elettorale abbinata (referendum e elezioni comunali) e quindi per legge con imputazione delle spese al 50% a carico dello stato e al 50% a carico del comune.

Chiedo se

  • la maggiore spesa sostenuta dal comune, pari ad euro 15.212,00, possa da diritto all’ente a richiedere un maggior rimborso di spesa al Ministero (essendo previsto che le spese siano ripartite in misura del 50% tra Comune e Ministero);

o se diversamente,

  • le stesse resteranno a carico del comune gravando quindi sul bilancio comunale;

e in tale seconda ipotesi chiedo se possa configurarsi, a carico dello scrivente, eventuale danno erariale per aver sostenuto una spesa che eccede quel limite del 50% sostenibile da entrambe le parti  o se diversamente la quantificazione delle spese da sostenere rientri nel novero dell’autonomina gestionale del responsabile di settore.

Risposta

L’art. 55 comma 8 L. 449/1997 dispone che le  amministrazioni preposte all'organizzazione  ed allo svolgimento  delle consultazioni elettorali  dovranno comunque  razionalizzare  i servizi  al fine  di realizzare un  ulteriore contenimento  delle spese rispetto  a quelle scaturenti dalla normativa  vigente. A tale scopo  in occasione delle convocazioni  dei comizi  elettorali,  con decreto  del Ministro  del tesoro, del  bilancio e  della programmazione economica,  di concerto con  i  Ministri   dell'interno  e  di  grazia   e  giustizia,  sarà' determinata la  misura massima del  finanziamento delle spese  per lo svolgimento delle consultazioni, ivi  comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione  tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo  17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e  successive modificazioni, e  dell'articolo 55 della  legge 24 gennaio 1979, n. 18, e  successive modificazioni, sono a carico dello Stato.

In forza della citata disposizione, si segnala il precedente giurisprudenziale (Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regione Emilia-Romagna – Sentenza del 17 ottobre 2017, n. 204), secondo cui comporta danno erariale la liquidazione dello straordinario elettorale in misura eccedente i rimborsi ministeriali

Tuttavia, eventuali responsabilità potrebbero essere evitate se – fermi restando il massimo individuale e medio (40 ore mensili pro capite sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, nel periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione ed il quinto giorno successivo alla stessa data) –  le maggiori spese siano giustificate in base ad effettive e documentabili ragioni di servizio legate al buon andamento del servizio elettorale, tali da metterne in concreto e serio pericolo il buon svolgimento dello stesso, avendo modo, comunque, di dimostrare l’uso accorto e razionale del budget di spesa reso disponibile dal Ministero.

Ciò, ovviamente, riguarda la parte di spesa a carico del Ministero, mentre per quanto riguarda le spese e la relativa quota inerenti le elezioni comunali, lo stanziamento delle stesse e l’utilizzazione rientrano nella responsabilità della stessa Amministrazione in base alle specifiche esigenze della rispettiva elezione, nell'ottica comunque del contenimento e della riduzione della spesa storica sostenuta al riguardo nelle precedenti competizioni.

14 gennaio 2021           Eugenio De Carlo  

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