Parere su proposta approvazione progetto esecutivo esecuzione lavori

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
15 Gennaio 2021

Nell’esercizio 2019 è stata inserita nel Piano delle Opere Pubbliche 2019/2021, annualità 2019, un lavoro di € 250.000, finanziato con l’avanzo di amministrazione.

A fine esercizio 2019 sono stati affidati gli incarichi di progettazione per i livelli successivi al minimo e quindi è stato costituito il FPV.

Nell’esercizio 2020 non c’è stata alcuna movimentazione: non sono stati approvati i progetti definitivi/esecutivi e quindi l’avvio delle procedure di affidamento lavori.

Ora, nell’anno 2021, il comune non ha ancora approvato il bilancio 2021/2023, ed il responsabile del Settore Lavori pubblici presenta la proposta di approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto esecutivo dei lavori per l’importo di € 250.000.

Domanda:

E’ possibile rilasciare, da parte di questo servizio finanziario, il parere di regolarità contabile sulla proposta in argomento precisando che:

  • L’opera è stata prevista nel programma OO.PP. 2019/2021, esercizio 2019 ma non è stata riprogrammata per l’esercizio 2020 (bilancio 2020/2022).

In base al principio contabile all 4/2, punto 5.4.9, è possibile conservare FPV se:

  • Sussistono le prime due condizioni: accertamento entrata che dà copertura alla spesa e che “l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici”.
  • Una delle altre tre condizioni di cui alle lettere c), d) ed e).

Non essendo stata reinserita l’opera in argomento nel piano delle OO.PP. esercizio 2020, sembrerebbe non sussistere la condizione per la conservazione del FPV.

Risposta

Sulla base delle indicazioni esposte nel quesito, nel bilancio 2020 risulta iscritto in entrata il fondo pluriennale vincolato per euro 250.000,00 ed in uscita il corrispondente capitolo di spesa in conto capitale concernente la realizzazione dell'intervento, quest'ultimo impegnato solamente per l'importo afferente alla progettazione relativa ai livelli successivi al minimo (impegno assunto nel 2019); l'intervento stesso invece non risulta essere stato incluso nel programma triennale dei lavori pubblici del triennio 2020/2022.

Stante la mancata stipula nel corso del 2020 del corrispondente contratto di appalto (cosa che avrebbe consentito il mantenimento del fondo pluriennale vincolato per tutte le spese del quadro economico, ai sensi del paragrafo 5.4.10 del principio contabile applicato n. 4/2), occorre fare riferimento al paragrafo 5.4.9. di detto principio contabile - correttamente richiamato nel quesito - il quale prevede che alla fine dell'esercizio le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di importo come quello indicato, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, purché sussistano almeno le due condizioni ivi indicate alle lettere a) e b), la seconda delle quali richiede che l'intervento cui il fondo pluriennale vincolato si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici; tale condizione è evidentemente richiesta in quanto con tale inserimento si dimostrerebbe l'interesse e la volontà dell'amministrazione di procedere alla realizzazione dell'intervento, e conseguentemente troverebbe giustificazione la conservazione delle risorse nel fondo pluriennale vincolato.

Non essendo verificata quest'ultima condizione - ed a prescindere quindi da ogni valutazione in ordine alla eventuale sussistenza delle ulteriori tre condizioni di cui alle successive lettere c), d) ed e) - il fondo pluriennale vincolato non potrà essere conservato (operazione che comunque andrebbe effettuata in sede di rendiconto per espressa previsione del sopra ricordato paragrafo 5.4.9 del principio contabile) e le risorse ancora non impegnate confluiranno in avanzo..

All'ente che, trovandosi in esercizio provvisorio, gestisce gli stanziamenti del secondo anno del precedente bilancio 2021/2022, non è consentito assumere impegni a carico del capitolo di spesa previsto in detto bilancio concernente la realizzazione dell'intervento, a norma dell'articolo 163, comma 3, del TUEL che non ammette nell'esercizio provvisorio la assunzione di impegni di spesa in conto capitale; l'intervento quindi dovrà essere riprogrammato ed essere ricompreso sia nel bilancio di previsione 2021/2023 che nel corrispondente programma triennale dei lavori pubblici.

Conclusivamente si ritiene che, stante la attuale mancanza di una voce di spesa cui fare legittimamente riferimento per l'intervento in argomento, il responsabile di ragioneria non possa al momento formulare un parere favorevole in ordine alla approvazione del corrispondente progetto esecutivo.

14 gennaio 2021           Ennio Braccioni

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