Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiSi chiede se, ove l'Ente decidesse di procedere a bandire una selezione a tempo determinato, alla stessa possano partecipare candidati che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato e che possano aver già cumulato i 36 mesi di rapporto lavorativo.
Sulla base della previsione dell’art. 19 del Dlgs. 81/2015, richiamato dall’art. 36, comma 2, del DLgs. 165/2001, si deve ritenere invalicabile il limite alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. Peraltro, tale disposizione è espressamente richiamata dall’art. 50, comma 11 del CCNL 21.5.2018. Tale invalicabilità riguarda i contratti stipulati per effetto di una procedura di selezione.
Nel caso della situazione esposta nel quesito si deve ritenere che una nuova procedura selettiva correlata a nuove e diverse esigenze da fronteggiare con assunzioni a tempo determinato consenta la ricostituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato tra gli stessi soggetti, altrimenti si verrebbe a determinare una preclusione all'accesso al lavoro pubblico non espressamente prevista dalle vigenti disposizioni che disciplinano i requisiti necessari per l'accesso al lavoro presso la pubblica amministrazione.
4 gennaio 2021 Angelo M. Savazzi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
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