Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIn sede di verifica delle cause di incompatibilità dei consiglieri comunali ai sensi dell’art.63 d.lgs. Lgs. 267/2000 è emerso che la madre di un consigliere comunale, soggetto passivo Tari relativo all’immobile in cui entrambi risiedono, non versa la suddetta imposta da diversi anni ed è stata destinataria di distinti avvisi di accertamento.
Stante la solidarietà passiva i materia di Tari tra i soggetti che occupano l’immobile in cui risiedono, si chiede di sapere se il consigliere comunale versa in condizione di incompatibilità ai sensi dell’art.63 comma 1 n.6.
E’ indubbia la incompatibilità del consigliere comunale per l'esistenza di un debito tributario liquido ed esigibile verso il comune, atteso che la giurisprudenza costituzionale ha individuato la sua ratio nell’impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni pubbliche soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino, comunque, in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità (cfr. Corte Cost. n. 44/1997; Id. nn. 220/2003 e 288/2007). La sussistenza di una ipotesi di incompatibilità impedisce di ricoprire la carica di consigliere comunale e per essa è previsto uno specifico procedimento di contestazione, all’esito del quale, in assenza di rimozione della causa contestata da parte dell'amministratore interessato, si determina la decadenza dalla carica (cfr. Corte Cost. n. 450/2000). Secondo il costante insegnamento del Supremo Giudice delle Leggi, il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall’articolo 2 della nostra Carta Costituzionale, può essere unicamente disciplinato dalla legge e può essere limitato soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali; pertanto, essendo le disposizioni normative in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di stretta interpretazione ed applicazione, le stesse non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (v. Corte Cost. n. 44/1997 supra cit.; v. anche Cass. Civ., sez. I, n. 28504/2011). La Consulta ha, altresì, rimarcato che “è proprio il princìpio di cui all’art. 51 della Costituzione a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità (ex art. 2 della Costituzione). Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale” (v. parere Min. Interno, 30 luglio 2020).
Tuttavia, sebbene sussista la solidarietà passiva in materia di TARI tra i possessori dell'immobile, occorre che il debito sia liquido ed esigibile anche verso il consigliere mediante apposito accertamento divenuto irrevocabile atteso che – come evidenziato dalla Cassazione - “alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito” (Corte di Cassazione n. 13248/2017). Alla stregua di questo indirizzo, la notifica eseguita nei confronti di uno dei debitori di una medesima obbligazione solidale produce quanto meno l'effetto di salvaguardare il termine di decadenza, fermo restando la necessità di garantire la conoscenza della pretesa anche verso gli altri obbligati solidali che, a tal fine, dovranno ricevere l’atto contenente la pretesa vantata.
4 gennaio 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Cartella 11com: manifesti, delibere, deleghe, revoche, verbali, atti, lettere, convalide, inviti (cod. 1601com)
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: