Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
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Vietato ai Comuni imporre il pagamento dei diritti per il servizio di trasporto funebre
Servizi Comunali Trasporti funebriApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Vietato ai Comuni imporre il pagamento dei diritti per il servizio di trasporto funebre
Amedeo Di Filippo
Il Comune non può fissare le tariffe per il trasporto funebre, in quanto non è più il servizio gestibile in privativa e non può essere affidato in concessione ai privati. Lo afferma la seconda sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 75 del 4 gennaio (file allegato).
La vicenda
Un operatore del settore dei servizi di trasporto funebre e vendita di articoli funerari ha ricevuto da parte di un Comune la richiesta per il pagamento dei diritti relativi alle tariffe dei trasporti funebri effettuati quale onere concessorio. La società ha chiesto l’annullamento della nota comunale e il Tar ha respinto il ricorso, ritenendo di non poter disconoscere in capo al Comune il potere di imporre un corrispettivo per l'esercizio, da parte dei privati dei trasporti funebri, al di là della questione sull'attualità o meno del diritto di privativa stabilito dall'art. 1 del R.D. n. 2578 del 1925.
L’operatore ha interposto appello, assumendo l’erroneità di quanto sostenuto dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del potere impositivo del Comune in base alla previsione contenuta nel Regolamento di Polizia mortuaria. La seconda sezione del Consiglio di Stato lo ritiene fondato e annulla gli atti impugnati.
Le norme
Nell’esaminare la possibilità per i Comuni di imporre il pagamento di un corrispettivo per lo svolgimento di servizi funebri, i giudici di Palazzo Spada si soffermano sulla questione della permanenza della “privativa”, arrivando ad escludere che il regime di monopolio per il servizio di trasporto funebre sia ancora vigente a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 142/1990, il cui contenuto è stato poi trasfuso nel Tuel.
Questo il filo logico: la possibilità del monopolio per il servizio di trasporto funebre è stata prevista dal regio decreto del 1925; l’art. 22, comma 2, della L. n. 142/1990 ha imposto una norma primaria espressa per giustificare un regime di monopolio pubblico nell’esercizio di un servizio pubblico locale; ergo, il primo rimetteva ad un atto amministrativo comunale la scelta dell’assunzione dell’impianto e dell’esercizio dei trasporti funebri con diritto di privativa, mentre la legge del 1990 ha assegnato alla sola fonte legislativa il potere di riservare all’ente locale in via esclusiva taluni servizi pubblici.
Nemmeno può configurarsi una sorta di reviviscenza della originaria situazione di monopolio a seguito della emanazione del DPR n. 285/1990, il regolamento di polizia mortuaria, che disciplina i profili sanitari del servizio ma non detta alcun intervento restrittivo della libertà di concorrenza nel settore. Né la sopravvenuta abrogazione della norma del 1990 ad opera della Legge n. 448/2001 è suscettibile di essere interpretata nel senso della riespansione della potestà comunale di riserva in esclusiva di servizi pubblici locali, posto che quest’ultima milita senz’altro nel senso della ulteriore e più ampia liberalizzazione di tali servizi.
Il servizio
Nel mutato quadro costituzionale e comunitario, afferma la seconda sezione, la presenza di regimi di monopolio legale è dunque ammessa in casi tassativi: quando vi sia un fine di utilità generale e sempre che si tratti di servizi pubblici essenziali o di imprese relative a fonti di energia ovvero vi sia un preminente interesse generale o ancora una situazione di monopolio di fatto sul mercato. Al di fuori di questi specifici casi, i servizi sono svolti in regime di libera concorrenza.
Per i trasporti funebri, al Comune è rimesso di regolamentare il servizio esercito dai privati al pari di quanto accade per qualsivoglia servizio pubblico gestito in regime di concorrenza, al fine di assicurare che il servizio sia in ogni caso garantito, anche ai non abbienti e quotidianamente, senza subire paralisi che non sono compatibili con la tipologia del servizio medesimo, in relazione ad esigenze di igiene e sanità pubblica. In tale prospettiva, il Comune può anche riservare a sé lo svolgimento del servizio in via residuale, ma solo nel caso di situazioni di emergenza in cui non intervengono i privati o per i soggetti non abbienti, e per tali ragioni nemmeno gli è data facoltà di assegnare il servizio in concessione esclusiva ad un privato.
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