Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiStamattina abbiamo ricevuto l'allegato verbale di accertamento di invalidità civile.
Il suddetto verbale è stato fatto recapitare dalla dipendente oggetto del verbale stesso (la dipendente è attualmente in malattia).
Vorremmo sapere come ci dobbiamo comportare, visto che la Commissione Medico-Legale ha valutato la dipendente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, al rientro della dipendente stessa dalla malattia.
Potrebbe continuare a ricoprire il suo ruolo magari riconoscendole delle agevolazioni/esenzioni nello svolgimento del lavoro quotidiano?
Precisiamo che è già stata stabilita la visita presso il medico competente e che la dipendente svolge la mansione di bidella presso il nido comunale.
Inoltre, chiediamo, con riferimento alla pandemia da Covid-19, se la dipendente è ricompresa nei cosiddetti "lavoratori fragili" e, in caso di risposta affermativa, quale attività lavorativa possa svolgere dato che la mansione di bidella non può essere effettuata in modalità smart working.
Il verbale ricevuto dall’Ente non ha un impatto diretto sulla posizione della dipendente, nel senso che non può essere disposto il collocamento a riposo per inabilità o inidoneità.
Si precisa, inoltre, che si tratta di un verbale di invalidità civile, con revisione a settembre 2021.
Le mansioni sono quelle proprie della categoria in cui è inquadrata, secondo le prescrizioni che il medico competente riterrà di dover impartire al datore di lavoro.
In merito alla definizione di lavoratore fragile, si deve far rinvio all’articolo 26, comma 2, Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, ove si precisa che “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, svolgono la prestazione in modalità agile. Per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 481, Legge 30 dicembre 2020 n. 178, le disposizioni sono prorogate dal 31 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021.
Sulla base della documentazione trasmessa, non è possibile stabilire se la dipendente rientra tra i lavoratori fragili. L’invalidità al 100 percento non fa scattare l’automatico riconoscimento di soggetto con handicap in situazione di gravita, per il quale la dipendente – se ha richiesto l’accertamento di tale condizione – dovrebbe essere in possesso di ulteriore certificazione, da trasmettere all’ente. Per le immunodepressioni o per gli esiti da patologie oncologiche, è necessario che l’interessata produca ulteriore documentazione.
Qualora rientrasse tra tali categorie, sarà cura del medico competente stabilire la tipologia di prestazione che può essere resa. Altresì, il medico di medicina generale dell’interessata potrebbe prescrivere – ove ritenuto necessario per salvaguardare lo stato di salute dell’assistita – periodi di assenza per malattia.
4 gennaio 2021 Fabio Venanzi
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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