Termini ricorso impugnazione graduatoria concorsuale

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
07 Gennaio 2021

Si chiede se i 60 giorni per presentare ricorso al TAR per impugnare una graduatoria concorsuale decorrano dall'approvazione oppure dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

Risposta

La decorrenza del termine per impugnare (60 gg. innanzi al TAR, 120 gg. mediante ricorso innanzi al Capo dello Stato) è legata al momento della conoscenza del provvedimento da impugnare che può avvenire o per conoscenza diretta, in quanto reso noto direttamente alla parte (ad es. notificazione, trasmissione a mezzo posta, pec ecc.) o comunque conosciuto dalla parte (ad es. affissione al termine della prova), o reso noto mediante pubblicazione all’albo on line della determinazione che approva la graduatoria a seguito delle verifiche dei requisiti dichiarati.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. TAR Lecce, sent. n.1470/2012), in linea generale, nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per la impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere con il provvedimento di approvazione della graduatoria. Nello stesso senso è stato affermato che nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva. L’interessato deve mostrarsi diligente e provvedere a impugnare tempestivamente l’esito della selezione, per l’esigenza di assicurare stabilità alle situazioni giuridiche derivanti dall’attività amministrativa, a maggior ragione allorquando vi siano interessati soggetti terzi nella contesa tra il ricorrente e la pubblica amministrazione (cfr. T.a.r. Basilicata, Potenza, sez. I, sentenza 21 settembre 2017, n.607).

L’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo d.lgs. n. 104/2010, dispone che qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente :

a)      dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza diretta dell’interessato;

  ovvero

 b)       per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

Secondo buona parte della giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, sentenza n. 3376 del 26 febbraio 2015), in caso di concorsi, il termine per impugnare la graduatoria non decorre dalla data di pubblicazione all’Albo … bensì dal giorno successivo a quello di conclusione del detto periodo di 15 giorni di legge della permanenza della pubblicazione all’albo pretorio”. Secondo il citato indirizzo, sarebbe applicabile l’articolo 124 del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Pubblicazione delle deliberazioni” secondo cui “Tutte  le  deliberazioni  del  comune  e  della  provincia  sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio,  nella  sede dell’ente,  per  quindici  giorni   consecutivi,   salvo   specifiche disposizioni di legge” (art. 124, c. 1).

Secondo quanto affermato dal T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent. n. 1677/2012, infatti, “L’art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevede che ” tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all’A.P., nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge “. Tale pubblicazione implica per i soggetti non contemplati nell’atto o ai quali l’atto stesso sia, in ogni caso, riferibile, presunzione di conoscenza, con la conseguenza che è dall’ultimo giorno di pubblicazione che decorre il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre impugnazione avverso detto atto per i terzi interessati.” (….Omissis…); affermazione cui va aggiunta la precisazione (cfr. Cons. di Stato sez. V, 15.3.2006, n. 1370) che “La pubblicazione all’A.P. riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo ma anche le determinazioni dirigenziali, atteso che con la parola “deliberazione” si indicano le risoluzioni adottate da organi collegiali o monocratici, con l’intento di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante.”

Nello stesso senso il T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent. n. 323/2012: “la pubblicazione all’Albo Pretorio, prescritta dall’art. 124 T.U. n. 267 del 2000 per tutte le deliberazioni degli organi di governo del Comune e della Provincia, riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo, quali il Consiglio e Giunta Comunali, ma “anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola “deliberazione” ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante”.

Tuttavia, il Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza 6 giugno 2019, n. 3829), richiamando l’art.14 del DPR n. 487/1994, ha osservato che dalla data di pubblicazione dell’ avviso della graduatoria approvata decorre il termine per le eventuali impugnative, termine che per gli enti locali territoriali decorre  dalla pubblicazione all'albo pretorio del relativo ente.

Dunque, è da quando il candidato ha avuto conoscenza della graduatoria che decorre il termine per ricorrere innanzi al TAR (60 gg.) o al Capo dello Stato (120 gg.), ossia:

a)      dal momento della notificazione individuale (a mezzo racc. a.r., consegna a mani, pec) della graduatoria e degli esiti concorsuali, ove ciò sia avvenuto;

b)      altrimenti, dal decorso dei termini (15 gg.) di pubblicazione all’albo on line della determinazione che approva la graduatoria e le relative risultanze (secondo l’indirizzo giurisprudenziale segnalato relativo ai vari TAR citati) oppure dalla data stessa di pubblicazione della graduatoria all’albo on line dell’ente locale (secondo la citata sentenza del Consiglio di Stato).

4 gennaio 2021             Eugenio De Carlo

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