Riunione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali per gli aspetti relativi alle problematiche del personale degli enti locali e a quelle di finanza locale.
Ministero dell’Interno - Comunicato stampa del 24 maggio 2023
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiVorrei sapere se, con le normative attuali, un dipendente che uscisse per mobilità debba essere sostituito soltanto attraverso mobilità oppure anche tramite acquisizione da graduatoria o nuovo concorso.
IndietroLe nuove regole sulle facoltà assunzionali introdotte, per i comuni, dall’art. 33 del DL 34/2019, le cui regole applicative di dettaglio e la entrata in vigore è stata definita dal DM 17.3.2020 stabiliscono che le stesse debbano essere calcolate sulla base della sostenibilità finanziaria della relativa spesa.
Conseguentemente la mobilità non determina nessun obbligo di sostituzione con analoga procedura di mobilità in entrata. Le facoltà assunzionali devono, quindi, essere calcolate sulla base della sostenibilità finanziaria della spesa.
La definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria implica una necessaria lettura orientata della norma recata dall’art. 14, comma 7, del DL n. 95/2012, secondo cui “le cessazioni dal servizio per processi di mobilità … non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”. Si tratta di una disposizione che è riconducibile alla regolamentazione delle facoltà assunzionali basata sul turn-over, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria.
Conseguentemente anche l’acquisizione di personale attraverso processi di mobilità da comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa non potrà essere più considerata neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovrà essere effettuata a valere sulle proprie facoltà assunzionali.
Infine, si deve ritenere che la sostenibilità finanziaria non sia compatibile con la neutralità della mobilità quando ad uno degli enti interessato si applichi la nuova disciplina.
21 dicembre 2020 Angelo M. Savazzi
Ministero dell’Interno - Comunicato stampa del 24 maggio 2023
Ministero dell’Interno - Comunicato n.2 del 9 maggio 2023
Corte dei conti, Sezione delle autonomie – Deliberazione 28 aprile 2023, n. 4
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