Approfondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo

L’interdizione al voto “resiste” all’esito positivo dell’affidamento in prova

Servizi Comunali Normativa elettorale
di Leopizzi Giuseppe di Marzo Raffaele
28 Dicembre 2020

Approfondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo                                                                                      

L’interdizione al voto “resiste” all’esito positivo dell’affidamento in prova (approfondimento a Cass. Civ., sez. I^, Ord. n. 20952/2018 e 10 dicembre 2019 n. 32259 ).

 

Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo

 

 

1. Premessa

La Corte di Cassazione, sez. I^, e confermato con sentenza 10 dicembre 2019 n. 32259   ha chiarito quali siano gli effetti dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.) in relazione all’intervenuta interdizione del condannato dal voto elettorale.

Si tratta di una misura che consente al condannato di espiare la pena al di fuori del carcere facendo volontariato o lavorando presso qualcuno che in un certo senso lo possa sorvegliare . Tale affidamento può essere concesso :

  • al condannato alla pena dell’arresto o della reclusione non superiore ad anni tre  ;
  • al condannato con pena residua non superiore ai quattro anni di detenzione quando almeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta abbia avuto un comportamento disciplinato . E ‘ una vera prova il cui esito estingue la pena detentiva   .
    La vicenda dalla quale ne è scaturita l’ordinanza in parola ha riguardato un soggetto già condannato per il reato di concussione, con conseguente interdizione dai pubblici uffici (e, dunque, anche dal voto elettorale). Nel caso in esame il condannato a fronte dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, formulava richiesta, dinanzi alla Commissione competente, di poter essere riammesso all’iscrizione nelle liste elettorali.
    Tuttavia, ne conseguiva il rigetto alla proposta domanda di iscrizione e, di conseguenza, il richiedente adiva la Corte d’Appello di Lecce. Anche il Giudice d’Appello, però, respingeva il ricorso per due ordini di motivi: preliminarmente osservava che l’interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria riconducibile alla gravità del fatto di reato e di tutti gli elementi (oggettivi, soggettivi e personali) che lo connotano e, come tale, è da considerarsi per ciò solo legittima e proporzionata; in ogni caso, si tratta di un provvedimento non definitivo, che può essere rimosso con la riabilitazione. Per altro verso, la Corte d’Appello affermava che l’esito positivo dell’affidamento in prova non comporta l’estinzione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello, il condannato proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Nello scritto difensivo denunciava l’intervenuta violazione degli artt. 117 Cost. e 3, co. I, CEDU, oltrechè la violazione dell’art. 47 O.P., specificamente rilevando che l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale determina l’estinzione non solo della pena detentiva, ma anche delle pene accessorie.
     
    2. Il contrasto giurisprudenziale sul punto.
    La Corte di Cassazione ha evidenziato, in prima battuta, la conformità dell’art. 2, lett. d), d.p.r. 223/1967 rispetto alla Convenzione Edu ed alla concreta applicazione dei principi in essa contenuti.
    La perdita del diritto di voto, intimamente connessa alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, invero, lungi dal rappresentare un provvedimento automatico ed indiscriminato, si fonda su valutazioni che debbono riguardare la gravità del reato e che, a seconda della stessa, determinano le conseguenze di volta in volta indicate dalla legge (Scoppola c. Italia, 3, n. 126/05). Sicchè alcuna violazione, neppure a livello costituzionale, può essere eccepita in ordine a tale previsione.
    A seguire, la Corte di Cassazione si è concentrata sulla natura (di effetto penale ovvero di pena accessoria) della perdita del diritto di voto, ripercorrendo l’interpretazione proveniente dalla giurisprudenza italiana. Peraltro, la Corte ha rilevato un contrasto tra orientamenti differenti. L’orientamento secondo il quale la perdita dell’elettorato costituisce non un effetto penale della condanna, ma una pena accessoria, “in quanto particolare modo di essere della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, di cui segue direttamente ed inscindibilmente la sorte”. In tale contesto, esso viene meno solo per effetto delle cause che estinguono la pena interdittiva, fra le quali non è compreso l’esito positivo dell’affidamento al servizio sociale che, espressamente (art. 47, co. XII, O.P.), estingue soltanto la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ma non già le pene accessorie. Invece, per l’altro indirizzo, l’esito positivo dell’affidamento in prova determina l’automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall’art. 20 c.p. effetti penali della condanna.
     
    3. La decisione della Corte di Cassazione.
    A fronte di quanto sinteticamente riferito, la Corte di Cassazione ha rilevato l’inesistenza di precedenti conformi all’orientamento per il quale l’affidamento in prova determina l’automatica estinzione della pena accessoria. Inoltre, la Corte non ha mancato di sottolineare che la formulazione dell’art. 47, co. XII, O.P. sembra rivolta a prevedere che l’esito positivo della prova estingue la sola pena detentiva (non quella pecuniaria economico), né quella/e accessoria/e.
    Pertanto questi i punti fissati dall’Ordinanza n. 20952/2018: 
  • la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici non si estingue all’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale;
  • gli ambiti di operatività della pena principale e di quella accessoria restano distinti e quindi nessuna conseguenza può riversarsi sulla seconda quando il condannato viene ammesso ad una pena alternativa alla detenzione come l’affidamento in prova ai servizi sociali. Infatti, la Cass. Civ., sez. lav., n. 32259/2019 ha poi ribadito che: “La pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici non si estingue a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, come si ricava anche dalla nuova formulazione dell'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975 (come modificato dall'art. 4 vicies semel del d.l. n. 272 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 49 del 2006), il quale, nel disporre che ‘l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale’, rende chiara la ‘ratio’ di distinguere gli ambiti di operatività della pena principale rispetto a quella accessoria. La pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici non si estingue all’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale  .
  • La Direzione Centrale dei Servizi elettorali con circolare n. 12/2009 conferma che la stessa misura non le estingue le pene accessorie come peraltro lo stesso Consiglio di Stato su invito della Direzione centrale dei Servizi elettorali con parere del 17 ottobre 2007 n. 91 aveva espresso esprimendosi nel senso della consapevole e non equivoca esclusione dell’effetto estintivo della pena accessoria.  
  • Gli ambiti di operatività della pena principale e di quella accessoria restano distinti e quindi nessuna conseguenza può riversarsi sulla seconda quando il condannato viene ammesso ad una pena alternativa alla detenzione come l’affidamento in prova ai servizi sociali. L’affidamento in prova infatti attiene alle misure alternative alla pena principale e cancella la pena detentiva ma non l’interdizione dai pubblici uffici né sono possibili interferenze del giudice chiamato a decidere sulla sospensione della esecuzione della pena accessoria. 
     ( Cass. Penale 10 dicembre 2019 n. 32259 ) .
     
     
     
    4. Conclusione.
    Orbene, in ragione di quanto innanzi appare evidente che la presenza della speciale previsione di cui all’art. 47 O.P., non può applicarsi la previsione contenuta nell’art. 20 c.p. sulla interdizione dai pubblici uffici trattandosi di istituti differenti.
     Non solo, ma non si rinvengono, nell’ordinamento penitenziario, eventuali clausole che consentono di intendere estinte le pene accessorie nell’ipotesi di esito favorevole dell’affidamento in prova.
     
     
    BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
  • AMERIO L., Esito positivo dell’affidamento in prova: quali gli effetti sull’intervenuta perdita dell’elettorato?, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9.
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