Canone unico patrimoniale

Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo

Quesiti
di Russo Gianluca
24 Dicembre 2020

Ai fini della Determinazione del Canone di Occupazione del suolo pubblico, così come novellato dalla L 160/2019 il comma 826 determina la tariffa annuale standard (che per il mio comune è di 30 euro)

Lo stesso comma stabilisce che la tariffa standard è modificabile in base al comma 817 che prescrive letteralmente “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”

 

Nella modulazione delle tariffe la tariffa standard è per alcune zone molto più bassa, per altre molto più alta

Vogliamo capire se, nella determinazione delle tariffe dobbiamo “partire” dalla tariffa standard ex art 826 e sviluppare un particolareggiato piano di coefficienti per avere l’invarianza di gettito rispetto all’ano passato? Esempio è il regolamento ex Anutel oppure è una semplice fissazione ex lege e nel regolamento posiamo stabilire che è la Giunta, ogni anno ha stabilire i valori (discostandosi dalla tariffe standard)?

E’ corretto, nella redazione dei principi su cui determinare la tariffa, non considerare affatto le tariffe standard determinate dai commi 826 e 827, oppure è il punto di partenza per poi variarle con uno sviluppo di moltiplicatori (come fa ANUTEL)?

Risposta

Come noto, introduzione del canone unico patrimoniale, disegna un sistema con due specifiche articolazioni, una destinata alle occupazioni di suolo e una destinata ai messaggi pubblicitari diffusi nel territorio comunale.

Il tutto, nel rispetto delle regole dei piani redatti dagli Enti Locali, destinatari di una tariffa standard graduata per numero di abitanti.

La tariffa di riferimento definita dal legislatore per la determinazione del canone, è appunto la tariffa  a parer dello scrivente “da cui partire” la cui variabilità, anche in aumento, non solo è ammessa esplicitamente dal comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, che testualmente prevede:  “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” ma soprattutto è funzionale all’equilibrio generale del nuovo sistema di tassazione che da tributario diventa definitivamente patrimoniale.

Invero, la previsione di una nuova tariffa standard per tutte le fattispecie del canone comporta la redazione di un nuovo sistema tariffario che, ha appunto come obiettivo principale non solo quello di garantire il gettito precedente, ma anche di causare minor terremoto possibile tra gli attuali titolari di autorizzazioni e concessioni. Strumento utile a tal fine è la ripetizione di quanto avvenuto per il cosap ovvero il ricorso a coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa standard, a sua volta articolabile per categorie territoriali.

22 dicembre 2020       Gianluca Russo

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