Mancata attribuzione del codice fiscale a cittadino extracomunitario che presenta richiesta di iscrizione anagrafica
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiCon la presente si richiede se in seguito ad un infortunio sul lavoro (non causato da comportamento illecito di terzi) un dipendente può richiedere all'azienda il rimborso per mancato guadagno.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, non procurate da terzi e non coperti dall’INAIL, in presenza di alcune condizioni si può avere diritto ad un risarcimento dal datore di lavoro.
Oltre alla tutela INAIL, infatti, si può chiedere il risarcimento dei danni al datore di lavoro se ci sono i seguenti elementi:
- la lesione, cioè una patologia fisica o psichica;
- la causa violenta (in caso di infortunio) non violenta (in caso di malattia professionale);
- l'occasione di lavoro, ossia vi deve essere un nesso causale fra la patologia e l’attività lavorativa;
- la colpa del datore di lavoro: se l’evento si è verificato perché non ha rispettato una regola prevista da legge, regolamento, ordine o disciplina.
In particolare, il danno differenziale cioè la decurtazione dagli importi di danno biologico permanente e di danno patrimoniale da lucro cessante degli importi già indennizzati da Inail (art. 10 dpr 1124/1965): dall’importo di danno patrimoniale da lucro cessante dovrà essere detratto l’importo di rendita vitalizia ricevuta da INAIL a titolo di lucro cessante (quota lucro cessante).
Infatti, con il termine danno differenziale si identifica il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.
In merito al danno da mancato guadagno (lucro cessante), relativo alla capacità lavorativa specifica, non esiste alcun automatismo per il solo fatto della lesione fisica. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'accertamento, anche preventivo, della lesione della capacità lavorativa specifica, debba avvenire tramite deduzioni e allegazione del danneggiato (Cass. 2644/2013). Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica. Nondimeno, il giudice deve tenere in considerazione i casi in cui la percentuale di invalidità permanente sia così alta da rendere probabile la menomazione della capacità lavorativa specifica. Ai fini della liquidazione di tale posta risarcitoria «è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di un’attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata» (Cass. 14517/2015).
21 dicembre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 15 maggio 2025
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