Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Firmato il contratto dei dirigenti delle Funzioni Locali. Disparità di trattamento per i dirigenti avvocati.

Servizi Comunali Contratti collettivi nazionali
di Giannotti Vincenzo
22 Dicembre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                                        

Firmato il contratto dei dirigenti delle Funzioni Locali. Disparità di trattamento per i dirigenti avvocati.

Vincenzo Giannotti

In data 17 dicembre 2020 è stato firmato il contratto dell’Area della dirigenza delle Funzioni Locali ma all’interno del medesimo contratto sussiste una disparità di trattamento dei compensi e retribuzioni di risultato dei dirigenti avvocati.

Gli incrementi contrattuali

La tabella che segue mostra gli incrementi contrattuali suddivisi tra quelli soggetti a tassazione separata e quelli a tassazione ordinaria:

Dirigenti

 

Stipendio base

Aumento

Arretrati annui

 

dall'1/1/2016

24,70

321,10

 

dall'1/1/2017

74,90

973,70

 

dall'1/1/2018

125,00

1.625,00

 

dall'1/1/2019

125,00

1.625,00

 

Totale a tassazione separata

4.544,80

 

dal 01/01/2020

A tassazione ordinaria

1.625,00

 

Retribuzione posizione minima

   

dall'1/1/2018

 

409,50

 

dall'1/1/2019

 

409,50

 

Totale a tassazione separata

819,00

 

dal 01/01/2020

A tassazione ordinaria

409,50

 
       
 

A tassazione separata

Ordinaria

Totale

Importo totale

5.363,80

2.034,50

7.398,30

 

I dirigenti avvocati

Nel Consiglio dei Ministri n.82 del 2 dicembre 2020, in merito all’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area funzioni locali per il triennio 2016-2018, è stato evidenziato che “Il parere favorevole è condizionato al recepimento, in sede di sottoscrizione definitiva del contratto, di una condizione espressa, nel proprio parere, dal Ministro dell’economia e delle finanze, relativa ai criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati degli enti del Servizio sanitario nazionale”.

Nell’ipotesi del contratto, infatti, per il personale dirigente del servizio sanitario nazionale all’Art. 66, comma 1, lett. h) si precisava quanto segue “i criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall’art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall’art 1, comma 1, della L. 114/2014”, identica dicitura riportata all’art.45, comma 1, lett. h) dei dirigenti degli enti locali.

In attuazione alle indicazioni vincolanti del Ministro delle finanze l’art.66, comma 1, lett. h) , per i dirigenti avvocati del servizio sanitario nazionale, è stato modificato nel modo seguente “i criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall’art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall’art 1, comma 1, della L. 114/2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate”. Mentre per i dirigenti avvocati degli enti locali nessun cambiamento è stato effettuato.

In che cosa consistono le modifiche?

Le regole previste nei contratti della dirigenza sanitaria dall’art. 64 del CCNL 5.12.1996, stabiliscono che gli onorari da corrispondere ai dirigenti avvocati sono solo quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente, ossia senza considerare la vittoria della causa ma con spese compensate dal giudice. L’ARAN con proprio parere ha evidenziato come, rispetto a quanto stabilito dall'art. 9, del DL 90/2014, convertito in L. 114/2014, in materia di riforma degli onorari delle avvocature delle pubbliche amministrazioni, il comma 6, trattando i casi di “compensazione integrale delle spese”, per la corresponsione dei compensi ai dipendenti, ha rinviato alla regolamentazione dei CCNL vigenti, con la conseguenza che se il contratto non prevede l’erogazione dei compensi a questo bisognerà fare riferimento. Oltre alla mancata attribuzione dei compensi nelle cause in cui il giudice ha disposto le spese compensate, le disposizioni contrattuali della dirigenza sanitaria prevedono la mancata corresponsione della retribuzione di risultato, in quanto il risultato è già nei compensi che ricevono in presenza del riversamento delle parti soccombenti. Non sono pochi gli avvocati dirigenti che si sono rivolti ala magistratura ordinaria per vedersi riconosciuti i citati compensi o la retribuzione di risultato ma la risposta è stata sempre negativa.

La Cassazione ha, infatti, confermato che il trattamento accessorio, di cui all'art. 64 del CCNL 5.12.1996 per la dirigenza non medica del Servizio Sanitario Nazionale, deve essere limitato alle sole spese legali recuperate dall'azienda «a seguito di sentenza di condanna della parte avversa soccombente» ed ha ritenuto affetti da nullità gli atti datoriali adottati in violazione della disciplina dettata dalle parti collettive (Cass. n. 12332/2018, Cass. n. 12333/2018 e Cass. n. 6553/2019).

Sempre la Cassazione ha, inoltre, confermato che i compensi relativi al premio di risultato per gli avvocati dirigenti del servizio sanitario nazionale, non sono dovuti, in quanto «il tenore letterale delle disposizioni contenute nell'art. 64 non lascia spazio a dubbi interpretativi attesa la chiarezza della clausola di chiusura che esclude i dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale dalla indennità premio per la prestazione individuale proprio perché essi percepiscono i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente, ai quali la stessa clausola collettiva riconosce il valore premiale incentivante» (tra le tante Cass. n. 12332/2018; Cass. n. 12333/2018 e Cass. n. 6553/2019).

Pertanto vige il principio secondo il quale il datore di lavoro pubblico non può attribuire trattamenti economici che non siano espressamente previsti dalla contrattazione collettiva.

Annotazioni finali

In conclusione nello stesso contratto i dirigenti avvocati se appartenenti agli enti locali continuano a beneficiare dei compensi anche in caso di spese compensate, oltre alla retribuzione di risultato, mentre i dirigenti avvocati delle ASL continueranno a non beneficiarne.

21 dicembre 2020

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