Infrastrutture sociali. Monitoraggio: le indicazioni operative del Ministero dell’economia

IFEL – Documento 17 dicembre 2020

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18 Dicembre 2020

Infrastrutture sociali. Monitoraggio: le indicazioni operative del Ministero dell’economia

IFEL

Infrastrutture sociali. Monitoraggio: le indicazioni operative del Ministero dell’economia

17 Dic, 2020

È stata pubblicata sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello stato, la circolare 9 dicembre 2020, n. 24 contenente le istruzioni operative per il monitoraggio delle opere pubbliche relative alle infrastrutture sociali finanziate a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (art. 4 del DPCM 17 luglio 2020).

I Comuni beneficiari del contributo devono infatti monitorare la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle infrastrutture sociali attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La Circolare fornisce pertanto le indicazioni in merito alle attività che i Comuni beneficiari del finanziamento dovranno porre in essere per avviare il monitoraggio degli interventi finanziati, nonché per garantire la corretta implementazione dei dati all’interno della BDU, anche ai fini dell'erogazione del contributo.

Si ricorda che con il DPCM 17 luglio 2020 (G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020, S.O.), in attuazione dei commi 311 e 312 della legge di bilancio 2020 (L.160/2019), sono stati ripartiti, per l’intero quadriennio 2020-2023, complessivi 300 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2020 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, destinati a investimenti in infrastrutture sociali dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I termini di avvio dei lavori per la realizzazione delle opere, il cui mancato rispetto comporta la revoca del finanziamento e la riacquisizione al Fondo Sviluppo e Coesione, sono così stabiliti:

a) per l’annualità 2020, entro nove mesi dalla emanazione del DPCM;
b) per le annualità 2021, 2022, 2023, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento.

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