La mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto da parte del consiglio comunale legittima il suo scioglimento
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Arconet - Risposta a quesito del 17 dicembre 2020, n. 44
Servizi Comunali Bilancio preventivoAllegato a/1 al bilancio di previsione
ARCONET
Domanda n° 44
Il principio contabile applicato concernente la programmazione precisa che gli allegati a/1, a/2 e a/3 devono essere redatti obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo della quota accantonata e/o vincolata che compongono il risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. n. 42 comma 9 del d.lgs. n. 118 del 2011e dell’art. 187, commi 3 e 3 quinquies del TUEL.
Nel caso di utilizzo della quota accantonata limitatamente al Fondo anticipazioni di liquidità è obbligatorio redigere l’allegato a/1 al bilancio di previsione?
Risposta
L’allegato a/1 al bilancio di previsione non deve essere redatto se l’ente applica anticipatamente l’avanzo accantonato per la sola quota relativa all’utilizzo del fondo anticipazione di liquidità in attuazione dell’art. 39-ter del decreto-legge n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per gli enti locali e dell’art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 per le Regioni e le Province autonome.
Ultimo aggiornamento 17 dicembre 2020
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comunicato del 14 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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