Trascrizione atto di matrimonio contratto in Marocco chiesta da neo cittadino italiano

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
17 Dicembre 2020

Un neocittadino italiano, residente in questo Comune, presenta il proprio atto di matrimonio, contratto in Marocco, per la trascrizione nei registri dello stato civile.

Dall’esame della documentazione esibita, risulta quanto segue:

  • all’originale in arabo dell’atto di matrimonio è allegata la traduzione in italiano, asseverata presso il Tribunale,
  • viene prodotto un documento separato, ovvero altra traduzione in italiano dell’atto di matrimonio con allegata apostille.
     
    Si precisa che nella traduzione asseverata presso il Tribunale, il funzionario giudiziario ha indicato che trattasi di “atto non legalizzato e privo di apostille”.
    Il richiedente sostiene, tuttavia, che l’apostille è relativa all’originale in arabo dell’atto e che, per mero errore di collazione del documento, non è stata allegata all’atto stesso insieme alla traduzione asseverata presso il Tribunale.
    Questo ufficio ritiene che la richiesta di trascrizione non può essere accolta in quanto l’originale dell’atto di matrimonio non risulta regolarmente apostillato, ovvero l’apostille, pur se presente, non è allegata all’originale arabo dell’atto di matrimonio ma ad un’altra traduzione, né è possibile stabilire se trattasi di mero errore materiale nella collazione del documento.
    Alla luce di quanto esposto, si chiede se si possa dare seguito alla richiesta di trascrizione superando le criticità formali riscontrate o se, al contrario, la richiesta debba essere rigettata.
    Nel caso si debba procedere al rigetto, in particolare si chiede quali sono le motivazioni di diritto e di fatto che vanno indicate nel provvedimento con cui l’ufficiale dello stato civile rifiuta la trascrizione dell’atto di matrimonio.
Risposta

Ai sensi dell'art. 28 della L. 218/95 il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla Iegge del luogo di celebrazione o dalla Iegge nazionale di almeno uno dei due coniugi o dalla Iegge del comune di residenza al momento della celebrazione.

Di conseguenza, in linea di principio, non é consentito rifiutare Ia trascrizione del matrimonio solo perché  Ia  Iegge straniera utilizza forme differenti da quella interna anche perché, come é noto, Ia trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non ha finalità costitutiva ma meramente dichiarativa.

In merito, Ia stessa giurisprudenza di legittimità precisa infatti che "matrimonio celebrato da cittadini italiani (o anche tra cittadini e stranieri, in virtù dell'art. 50 dell'ordinamento dello stato civile) all'estero secondo le forme ivi stabilite, ed anche il matrimonio celebrato all'estero in forma religiosa, ove per tale forma Ia "lex loci" riconosca gli effetti civili (sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dal nostro ordinamento) e immediatamente valido e rilevante nell'ordinamento italiano con Ia produzione del relativo atto [. . .] indipendentemente dall'osservanza delle norme italiane relative alla pubblicazione, che possono dar luogo solo ad irregolarità suscettibili di sanzioni amministrative, ed alla trascrizione nei registri dello stato civile, Ia quale (a differenza del caso del matrimonio concordatario) ha natura certificativa e di pubblicità, e non costitutiva (Cass., sez.l, sent. N. 3599/1990).

Per quel che riguarda l’atto di matrimonio originale rilasciato dal Tribunale competente del Regno del Marocco, il documento rilasciato dall’autorità Marocchina dovrà essere apostillato presso le autorità marocchine competenti; lo stesso dovrà essere tradotto in italiano da un traduttore giurato (la traduzione riporterà i dettagli relativi all’Apostille dell’originale (lista dei traduttori giurati). L’atto di matrimonio deve riportare cognomi nomi e date e luoghi di nascita dei coniugi (occorre controllare con attenzione tali dati), qualora tali non sono riportati (ma non mi sembra questo il caso), occorre richiedere un “Atto Aggiuntivo di Rettifica” rilasciato dallo stesso Tribunale che ha rilasciato l’atto ed anche esso deve essere legalizzato e tradotto.

Ritengo che non sia un comportamento “sbagliato” non procedere alla trascrizione se si ritiene che non vi siano certezze sul contenuto della documentazione presentata in quanto non è presente l'apostille prevista. Il fatto che la stessa sia comunque presente, seppur in separato documento non è elemento da sottovalutare (sono a conoscenza di uffici che per gli stessi casi hanno proceduto)…personalmente ritengo che non si possa procedere alla trascrizione.

16 dicembre 20202        Roberto Gimigliano

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