Trascrizione atto di unione civile costituito in altro comune tra un cittadino AIRE e uno straniero
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiUn neocittadino italiano, residente in questo Comune, presenta il proprio atto di matrimonio, contratto in Marocco, per la trascrizione nei registri dello stato civile.
Dall’esame della documentazione esibita, risulta quanto segue:
Ai sensi dell'art. 28 della L. 218/95 il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla Iegge del luogo di celebrazione o dalla Iegge nazionale di almeno uno dei due coniugi o dalla Iegge del comune di residenza al momento della celebrazione.
Di conseguenza, in linea di principio, non é consentito rifiutare Ia trascrizione del matrimonio solo perché Ia Iegge straniera utilizza forme differenti da quella interna anche perché, come é noto, Ia trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non ha finalità costitutiva ma meramente dichiarativa.
In merito, Ia stessa giurisprudenza di legittimità precisa infatti che "matrimonio celebrato da cittadini italiani (o anche tra cittadini e stranieri, in virtù dell'art. 50 dell'ordinamento dello stato civile) all'estero secondo le forme ivi stabilite, ed anche il matrimonio celebrato all'estero in forma religiosa, ove per tale forma Ia "lex loci" riconosca gli effetti civili (sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dal nostro ordinamento) e immediatamente valido e rilevante nell'ordinamento italiano con Ia produzione del relativo atto [. . .] indipendentemente dall'osservanza delle norme italiane relative alla pubblicazione, che possono dar luogo solo ad irregolarità suscettibili di sanzioni amministrative, ed alla trascrizione nei registri dello stato civile, Ia quale (a differenza del caso del matrimonio concordatario) ha natura certificativa e di pubblicità, e non costitutiva (Cass., sez.l, sent. N. 3599/1990).
Per quel che riguarda l’atto di matrimonio originale rilasciato dal Tribunale competente del Regno del Marocco, il documento rilasciato dall’autorità Marocchina dovrà essere apostillato presso le autorità marocchine competenti; lo stesso dovrà essere tradotto in italiano da un traduttore giurato (la traduzione riporterà i dettagli relativi all’Apostille dell’originale (lista dei traduttori giurati). L’atto di matrimonio deve riportare cognomi nomi e date e luoghi di nascita dei coniugi (occorre controllare con attenzione tali dati), qualora tali non sono riportati (ma non mi sembra questo il caso), occorre richiedere un “Atto Aggiuntivo di Rettifica” rilasciato dallo stesso Tribunale che ha rilasciato l’atto ed anche esso deve essere legalizzato e tradotto.
Ritengo che non sia un comportamento “sbagliato” non procedere alla trascrizione se si ritiene che non vi siano certezze sul contenuto della documentazione presentata in quanto non è presente l'apostille prevista. Il fatto che la stessa sia comunque presente, seppur in separato documento non è elemento da sottovalutare (sono a conoscenza di uffici che per gli stessi casi hanno proceduto)…personalmente ritengo che non si possa procedere alla trascrizione.
16 dicembre 20202 Roberto Gimigliano
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: