Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Il Segretario non evocato in giudizio riduce il danno erariale del Sindaco per incarichi illegittimi
Servizi Comunali Responsabilità amministrativaApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Il Segretario non evocato in giudizio riduce il danno erariale del Sindaco per incarichi illegittimi.
Vincenzo Giannotti
Il conferimento e il rinnovo di incarichi professionali in violazione dei principi del Testo unico sul pubblico impiego trascina nella responsabilità erariale il Sindaco che li ha conferiti. Tuttavia, poiché la Procura ha ritenuto di non evocare nel danno il Segretario comunale, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte (sentenza n.129/2020) ha ridotto il valore del danno in quanto il Segretario avendo un preciso obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute nei provvedimenti disposti dall’ente, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale, non avendo nulla segnalato si è reso compartecipe del danno erariale con conseguente riduzione del danno del Sindaco.
La vicenda
Un Sindaco procedeva al conferimento di un incarico professionale esterno, ai sensi dell’art.110, comma 6, del Tuel, finalizzate all’istruttoria di procedimenti urbanistici ed edilizi, con assunzione della qualifica di Responsabile del Procedimento; nell’effettuazione di sopralluoghi nell’ambito delle predette istruttorie o ai fini del rilascio di certificati di agibilità o abitabilità, o per la rilevazione di eventuali abusi edilizi; nella partecipazione alle sedute della Commissione Edilizia Comunale; nel ricevimento del pubblico; nella consulenza sulla normativa di riferimento e in altre mansioni come quelle di supporto tecnico al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici. L’incarico, infine, veniva rinnovato in diverse occasioni per una sua durata pluriennale e spesa una complessiva pari a circa 73.500 euro. La Procura ha proceduto, quindi, alla contestazione di responsabilità del Sindaco con contestuale invito a dedurre nei termini di legge, con successivo rinvio davanti al Collegio contabile per il danno erariale causato alle casse del Comune. L’oggetto della contestazione, a dire della Procura, ha riguardato l’affidamento di una pluralità di incarichi esterni allo stesso soggetto, in assenza del previo esperimento di una procedura selettiva o, comunque, in contrasto con la disciplina di cui agli artt. 107 e segg. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, la violazione del precetto normativa andrebbe collegata alle disposizioni di cui all’art.7, comma 6, del D.lgs. 165/01 senza una adeguata motivazione in merito alla necessità di soddisfare esigenze eccezionali, specifiche e ben delimitate, tali da giustificare l’impiego di capacità professionali e conoscenze tecniche altamente qualificate e specialistiche non garantite dalle risorse interne. In altri termini, l’incaricato avrebbe svolto stabilmente e per un lungo periodo di tempo funzioni ordinarie all’interno del Comune, entrando di fatto a far parte dell’organico dell’Ente, in contrasto con il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’oggetto di un incarico esterno non potrebbe rientrare nelle funzioni ordinarie e nelle mansioni istituzionali che andrebbero necessariamente svolte dai dipendenti dell’ente locale. In merito all’eccezione sollevata dal Sindaco di un eventuale coinvolgimento del Segretario comunale ovvero del collegio dei revisori, la Procura ha ritenuto che nel caso di specie non potrebbe avere incidenza alcuna, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo della colpa grave del Sindaco, non avendo dimostrato le condotte commissive antigiuridiche o specifiche inadempienze degli stessi.
La decisione del Collegio contabile
I giudici contabili hanno ritenuto accertata la antigiuridicità della condotta tenuta dal convenuto, per i fatti contestati, ravvisando, nel caso di specie, come rappresentato dalla Procura contabile, un conferimento di incarichi in violazione dell’art. 110, comma 6, TUEL e dei criteri previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. Sul punto, ricorda il Collegio contabile, come Enti locali sono tenuti, quale presupposto necessario ai fini di un legittimo conferimento degli incarichi, a dettare una disciplina interna recante i criteri cui gli stessi dovranno uniformarsi. In ogni caso, i regolamenti di cui all’art. 110, comma 6, del TUEL, devono adeguarsi ai principi di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, soltanto in presenza dei presupposti di legittimità ivi specificati e riguardanti: l'oggetto della prestazione che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati, in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione; l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno, da accertarsi preliminarmente; la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione; l’inammissibilità del rinnovo (fatta salva l’eventuale eccezionale proroga dell'incarico originario, al solo fine di completare un progetto, per ritardi non imputabili al collaboratore); la preventiva determinazione della durata, dell’oggetto e del compenso della collaborazione. Anche l’esame del disciplinare evidenzia come l’incaricato, lungi dall’essere chiamato a svolgere prestazioni specifiche e ben delimitate, veniva in realtà destinato allo svolgimento di attività ordinarie e ricorrenti. In questa direzione depongono, in particolare, elementi, quali gli obblighi di rispetto dell’orario di lavoro e la corresponsione di un compenso quantificato in via forfettaria, senza un chiaro rapporto di proporzionalità rispetto all’attività svolta.
La responsabilità del Segretario
Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio contabile non ha condiviso la ricostruzione operata dalla Procura circa la sussistenza dei presupposti per poter imputare al Sindaco l’intero danno patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria reclamata.
In tale prospettiva, la Sezione ha ritenuto convincente e meritevole di accoglimento, l’eccezione sollevata dalla difesa, laddove invoca una compartecipazione causale di altri soggetti nel danno, ed in particolare di chi, all’epoca dei fatti rivestiva ruoli tecnici. In particolare, nella comparsa di costituzione, la difesa del convenuto osserva come nell’atto di citazione sia stata del tutto trascurata la posizione dei Segretari comunali che si sono succeduti nel periodo in questione, pur avendo gli stessi il dovere primario di rilevare l’eventuale l’illegittimità di atti amministrativi adottati, peraltro redatti dagli stessi segretari. Sul punto, il Collegio contabile, richiama la giurisprudenza di questa Corte che riconosce in capo al Segretario comunale il “preciso obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti”, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 473 del 09/07/2009).
Infatti, quella del segretario comunale è una figura professionale alla quale è, per legge, “demandato un ruolo di garanzia, affinché l’attività dell’ente possa dispiegarsi nell’interesse del buon andamento e dell’imparzialità” (Corte Conti, Sez. III d’Appello, 18 gennaio 2013, n. 40) e al quale, in altri termini, è assegnata “la funzione di garante della legalità dell’azione amministrativa dell’Ente” (Corte Conti, Sez. I d’Appello, 22 luglio 2015). Inoltre, le funzioni svolte dal Segretario comunale acquistano particolare rilievo in Comuni di piccole dimensioni, come quello interessato dai fatti di causa, ove “le funzioni che l’ordinamento assegna al segretario sono di per sé idonee e sufficienti a garantire la correttezza e regolarità gestionale (…)” (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, 27 novembre 2011, n. 818).
In considerazione della responsabilità non rilevata nei confronti del Segretario comunale, la Sezione ha ritenuto congruo un abbattimento della somma complessiva per un importo equivalente al 50 per cento, allo scopo di considerare, nell’ottica della doverosa valutazione di ogni contributo causale rispetto all’evento dannoso, anche la presumibile condotta omissiva e censurabile posta in essere da soggetti con competenze tecniche, ed in particolare dai segretari comunali succedutisi nell’esercizio delle proprie funzioni presso il Comune nell’arco temporale considerato.
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