Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Sindaco e Giunta sanzionabili per “disinteresse” degli adempimenti anticorruzione

Servizi Comunali Anticorruzione Responsabilità amministrativa
di Palumbo Pietro Alessio
15 Dicembre 2020

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                                                 

Sindaco e Giunta sanzionabili per “disinteresse” degli adempimenti anticorruzione

Pietro Alessio Palumbo

 

Fattore che spesso compromette in modo considerevole l’individuazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione dell’ente è il mancato coinvolgimento o forse anche la mancata responsabilizzazione e consapevolezza degli organi di indirizzo politico, nel processo di definizione delle strategie, con particolare riguardo alla redazione e alla qualità del Piano anticorruzione.

Come ribadito dall’Autorità nazionale anticorruzione in più occasioni, l’organo di indirizzo politico deve assumere un ruolo propositivo e attivo, non solo attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di “tangibile” supporto al Responsabile anticorruzione, ma anche attraverso la predisposizione delle “condizioni” che ne favoriscano l’effettiva autonomia e la fattibilità dell’azione.

 

Competenze degli organi di indirizzo politico

La vigente disciplina anticorruzione prevede esplicitamente che gli organi politici hanno il compito di nominare il Responsabile anticorruzione e di garantire che lo stesso disponga di funzioni e poteri congrui allo svolgimento del delicato incarico con “piena autonomia ed effettività”.

Gli organi politici hanno poi il compito di delineare i “targets” strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del Piano anticorruzione.

Gli organi d’indirizzo hanno inoltre l’incarico di “adottare” il Piano anticorruzione dell’ente.

 

Gli obiettivi “cruciali”

Ad una lente pratica va evidenziato che spesso i Piani anticorruzione sono carenti di obiettivi strategici sebbene la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisca obiettivo determinante di ogni amministrazione da tradursi in concrete “mission” organizzative e individuali.  

L’individuazione degli obiettivi strategici è sempre rimessa alla valutazione dell’organo di indirizzo che deve elaborarli tenendo conto, delle caratteristiche di ogni singola amministrazione, del contesto interno ed esterno in cui e con cui opera e si relaziona, degli esiti dell’attività di monitoraggio del Piano triennale.

Segnatamente gli organi di indirizzo devono prestare speciale attenzione alla individuazione di obiettivi di trasparenza e prevenzione della corruzione in uno spirito di reale e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, volto anche a responsabilizzare dirigenti e dipendenti.

 

Il “feedback”

Per altro verso gli organi di indirizzo recepiscono la Relazione annuale del Responsabile anticorruzione che rende conto dell’attività svolta e sono inoltre consegnatari delle segnalazioni del Responsabile anticorruzione sulle possibili disfunzioni accertate nell’attuazione delle misure di prevenzione e della trasparenza.

 

Le responsabilità

Ebbene la vigente disciplina non prevede specifiche responsabilità in capo ai componenti degli organi di indirizzo sulla “qualità” delle misure del Piano anticorruzione. Tuttavia essi possono essere chiamati a rispondere in caso di “mancata adozione” del previsto Piano.

Come recentemente chiarito dall’ANAC nell’ambito di un procedimento di accertamento concluso con sanzioni pecuniarie irrogate a un Sindaco, a un Vice Sindaco, e agli Assessori, con (invece) archiviazione per il Segretario comunale, l’Organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge prevede il suo “dovere di controllo generalizzato” affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche possibili ipotesi di c.d. culpa in vigilando

 

L’omessa adozione del Piano anticorruzione

Nella vicenda in questione l’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’Autorità, nei confronti di un Comune aveva portato ad accertare, dopo verifica sul sito istituzionale, l’omessa adozione del Piano triennale anticorruzione e per la trasparenza.

Appunto per questo con riferimento all’individuazione dei responsabili per gli adempimenti omessi, l’ANAC ha formulato alcune rilevanti considerazioni.

 

La nomina “espressa” del Responsabile anticorruzione

La normativa vigente prevede che negli enti locali il Responsabile anticorruzione sia individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione.

Tuttavia, considerate le modifiche normative previste dalla disciplina successiva alla legge anticorruzione del 2012 va rilevato che oggi è espressamente contemplata la possibilità di affidare l’incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente.

Più in particolare, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa.

In ogni caso per il conferimento dell’incarico di Responsabile anticorruzione, va considerata indispensabile l’adozione da parte dell’organo d’indirizzo politico dell’ente, di un “atto formale” di conferimento della nomina che definisca poteri e incombenze. 

In altre parole negli enti locali la designazione del Segretario quale responsabile della prevenzione della corruzione non è automatica ma deve avvenire con provvedimento di nomina da parte dell’organo politico, che può anche individuare un soggetto diverso dal Segretario o dal dirigente apicale, purché in tal caso motivi il provvedimento di scelta.

Ebbene nel caso di specie il Segretario comunale non aveva ricevuto formale incarico quale Responsabile anticorruzione.

Solo dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio il Sindaco aveva nominato Responsabile anticorruzione un dipendente di categoria D incaricandolo di predisporre il Piano anticorruzione. Piano poi stilato e pubblicato sollecitamente tuttavia restando successivo all’avvio del procedimento sanzionatorio ANAC. E ciò nondimeno quasi con un anno ritardo rispetto alle scadenze di legge.

 

Il disinteresse (punibile) degli Organi politici

Quella esaminata è una condotta che per l’ANAC denota “una totale noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi” di cui ha ritenuto sanzionabile il Sindaco, il suo Vice e i membri della Giunta comunale in carica “per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell’attività di prevenzione della corruzione”. E - si badi - all'opposto archiviando il procedimento sanzionatorio nei confronti del Segretario comunale.

7 dicembre 2020

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