Fondo progettazione: assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per l'annualità 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 18 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiUn Ente ha ottenuto il ricorso al Fondo di rotazione ex art 243 bis e ter TUEL ed ha già ricevuto un acconto del 50%. E' stato contabilizzato il fondo in entrata titolo 2 e uscita titolo 1. Come va contabilizzata la parte del fondo non ancora ricevuta?
L'impegno fatto del fondo in uscita al titolo 1 va pagato tutto sul fondo o va fatto un impegno particolare?
Premesso che l’articolo 43 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 ha riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del TUEL non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura delle spese (prevendendo espressamente l’utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 243-bis necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio), si evidenzia che il comma 960 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell’iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, ha previsto la possibilità per gli enti di ottenere un’anticipazione nella misura massima del 50 per cento del totale delle somme su cui possono contare come Fondo di rotazione, anticipazione da riassorbire in sede di concessione dell’accesso al Fondo stesso a seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario; la norma sopra ricordata specifica altresì che le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori.
Per quanto concerne la contabilizzazione delle somme utilizzate ai sensi del citato articolo 43 del d.l. n. 133/2014 (che rappresentano quindi una ipotesi di entrata vincolata, ivi compresa la corrispondente anticipazione, che si configura come mero acconto della somma che risulterà definitivamente spettante), in deroga alle normali modalità che il paragrafo 3.20 bis del principio contabile n. 4/2 prevede per tutte le restanti anticipazioni, le risorse ottenute vanno iscritte nel titolo secondo dell'entrata e nel titoli primo oppure secondo della spesa, in ragione della natura delle spese da finanziare.
Relativamente alle registrazioni contabili, si evidenzia che l'entrata, seppure prevista per il complessivo importo del fondo (importo che rappresenta l'importo massimo attribuibile in caso di favorevole conclusione del procedimento di esame del piano di riequilibrio, e che fino ad allora non può considerarsi né certa né liquida né esigibile), può al momento essere accertata limitatamente all'importo dell'acconto riscosso, acconto che sarà riassorbito in sede di attribuzione dell'anticipazione a seguito della approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, mentre la restante quota non ancora erogata risulterà esigibile solamente a seguito della approvazione del piano; conseguentemente quest'ultimo importo non accertato costituirà una economia di bilancio, e sarà eliminato in occasione del riaccertamento dei residui.
Correlativamente vanno effettuate le registrazioni nel versante della spesa, limitando l'impegno nella misura del corrispondente accertamento di entrata e cancellando l'importo eccedente; ovviamente gli importi come sopra eliminati dovranno essere riproposti, sia per l'entrata che per la spesa, nel bilancio successivo.
11 dicembre 2020 Ennio Braccioni
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 18 giugno 2025
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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