Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del Dott. Alessandro Corucci
QuesitiUna cittadina romena si presenta a questo ufficio per richiedere l'iscrizione anagrafica, per immigrazione da altro Comune limitrofo, esibendo la carta di identità romena ed il codice fiscale, da cui risultano le seguenti generalità: cognome X, nome Y.
Dall’esame degli atti risulta che la medesima è ancora iscritta nel Comune di provenienza con le vecchie generalità, ovvero cognome Z, nome Y, in quanto non ha mai provveduto a richiedere la variazione dei propri dati anagrafici (a seguito del divorzio, in base alla legge dello Stato di appartenenza ha riacquistato il cognome da nubile).
Infatti, la cittadina presenta anche la fotocopia della precedente carta di identità romena. Dalla comparazione dei due documenti di riconoscimento risulta, inequivocabilmente, che trattasi della stessa persona (il codice di identificazione nazionale CNP è il medesimo).
Al fine di garantire la continuità dell’iscrizione anagrafica si chiede se la cittadina, prima di presentare la richiesta di iscrizione anagrafica in questo Comune, deve provvedere all’aggiornamento delle proprie generalità nel limitrofo Comune di provenienza o se questo Comune, ricevuta la domanda di iscrizione anagrafica con le generalità risultanti nella nuova carta d’identità romena, deve richiedere la cancellazione anagrafica al Comune di provenienza con la specificazione che trattasi della stessa persona iscritta in quell’anagrafe ancora con le vecchie generalità.
Si specifica che questo Comune è subentrato in ANPR mentre il Comune di provenienza ancora no.
Si chiede, inoltre, se per i cittadini di Stati che attribuiscono ad ogni individuo un codice di identificazione univoco (come la Romania), in caso di variazione di generalità l’accertamento dell’identità personale possa avvenire attraverso la comparazione del codice stesso o se, al contrario, è sempre necessaria la presentazione di una attestazione consolare di identità personale, che dichiari che trattasi della stessa persona fisica.
Si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Elemento fondamentale risulta costituito dall’acquisizione della certezza circa l’identità della persona.
Questo è ottenuto a seguito della comparazione dei due documenti di identità.
Pertanto, potrà procedersi all’iscrizione utilizzando le generalità desumibili dal documento presentato in sede di effettuazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 13 del dpr 223/89.
Il modello apr4 dovrà tuttavia contenere le generalità conosciute dal comune di precedente iscrizione.
Con riferimento all’ultimo quesito, si ritiene che non risulti strettamente necessario ricorrere obbligatoriamente alla dichiarazione consolare.
Come già sopra evidenziato, regola generale deve essere sempre quella di avere certezza sull’identità della persona in base alla documentazione presentata.
Laddove emerga un pur minimo dubbio ci dovrà rivolgere alle autorità del paese di cittadinanza dell’individuo.
9 dicembre 2020 Alessandro Corucci
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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