Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo

Possibilità per alunni di scuole primarie di consumare pasti prodotti a casa nei locali adibiti alla refezione scolastica

Servizi Comunali Refezione scolastica
di Lo Piccolo Enrica Daniela
14 Dicembre 2020

Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo                                                                                             

Possibilità per alunni di scuole primarie di consumare pasti prodotti a casa nei locali adibiti alla refezione scolastica.

 

dEnrica Daniela Lo Piccolo


 

1. I presupposti relativi all’organizzazione del servizio di refezione scolastica e alle sue possibili variazioni.

 

Gli alunni delle scuole primarie possono consumare pasti portati da casa nei locali adibiti alla refezione scolastica nelle scuole, con modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, ma soprattutto ne azzerino i rischi in materia di salute e sicurezza, nonché, in ogni caso, sotto la vigilanza del personale docente.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 7640 del 2 dicembre 2020, ha ammesso la possibilità, per i bambini che frequentano classi con tempo pieno o prolungato di essere ammessi a consumare alimenti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, quale esso sia, unitamente e contemporaneamente ai compagni di classe, senza divisioni e discriminazioni, sotto la vigilanza e con l’assistenza educativa dei docenti, per condividere i contenuti educativi connessi al tempo mensa.

I giudici amministrativi hanno preso in esame un caso in cui un Istituto scolastico aveva rigettato la domanda di un gruppo di genitori, finalizzata a consentire ai propri figli di essere ammessi a consumare pasti portati da casa nei locali adibiti alla refezione scolastica, insieme agli altri alunni, fruitori dei pasti servizi dal soggetto gestore del servizio stesso.

La sentenza, in termini di presupposto, riconosce sia la posizione giuridica soggettiva dei genitori (che deve essere qualificata come interesse legittimo) sia, in capo a ciascun Istituto scolastico, una vera e propria potestà organizzativa, nell’ambito delle disposizioni vigenti, in merito al servizio prestato nei confronti degli allievi e delle loro famiglie, implicante motivate valutazioni discrezionali in ordine, tra l’altro, alle modalità della relativa prestazione, che possano renderne sicuro ed efficiente lo svolgimento, nel bilanciamento dei contrapposti interessi ed all'esito di un'adeguata istruttoria.

I giudici amministrativi evidenziano peraltro come l'emergenza epidemiologica in atto ormai dall’inizio dell’anno, imponga di adeguare attentamente, sotto il profilo igienico-sanitario, e attrezzare l’organizzazione scolastica in relazione all’eccezionale situazione, anche e soprattutto con particolare attenzione al servizio di mensa per gli alunni, che in ipotesi potrebbe in questa contingenza risultare addirittura avvantaggiato dalla soluzione dei pasti di produzione propria, dato che il pasto da casa passa evidentemente per le mani dei soli genitori.

 

2. La possibilità per gli alunni di consumare pasti propri nei locali adibiti alla refezione scolastica.

 

Il complesso normativo regolante i servizi di refezione scolastica dimostra in modo univoco che l’interesse pubblico connesso all’esercizio delle mense scolastiche trascende quello dei singoli utenti, allievi delle varie istituzioni scolastiche che le ospitano, per interessare il più vasto ambito della salute e dell’economia nazionali. In altri provvedimenti, del resto, gli affidamenti dell’esercizio delle mense scolastiche sono esattamente definiti concessioni di servizi pubblici locali di rilevanza economica, e i relativi capitolati contratti di servizio (così p.es. nella Conferenza unificata, Accordo 26/09/2013, n. 94/CU, pubblicato nella G.U. 29 ottobre 2013, n. 254, sulle “Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali … ai sensi dell'art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).

Secondo le linee guida stabilite in tali provvedimenti, la ristorazione scolastica non è soltanto semplice soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali, ma anche educazione e promozione della salute dei bambini, coinvolgente anche i docenti e i genitori attraverso la promozione di abitudini alimentari corrette, mentre la relativa vigilanza compete alle ASL (Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione), e agli enti locali e agli istituti scolastici spetta organizzare il servizio secondo le rispettive necessità. Al gestore invece è fatto carico di svolgere il servizio nel rispetto della normativa vigente e degli impegni contrattuali circa gli standard qualitativi previsti.

Il Consiglio di Stato rileva quindi che la vigilanza, durante il tempo mensa, deve essere affidata in ogni caso al personale insegnante, dato che nell'orario obbligatorio è compreso anche quello dedicato alla refezione.

Il servizio di mensa scolastica è definibile, in base alle disposizioni vigenti, non soltanto “facoltativo a domanda individuale” (così il D.M. 31 dicembre 1983 del Ministero dell'interno, recante “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale”, pubblicato nella G. U. 17 gennaio 1984, n. 16, che al n.10 definisce tali le mense, comprese quelle ad uso scolastico), ma anche come strumentale all'attività scolastica e tuttavia strettamente collegato al diritto all'istruzione (il D. Lgs. 13/04/2017, n. 63, all’art.6 dispone infatti per i servizi di mensa, che “… laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalità di cui all'articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati … nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati”).

I giudici amministrativi, sulla base dell’articolato quadro normativo di presupposto, chiariscono che la richiesta di consumare individualmente il proprio pasto in linea di principio deve dunque ammettersi e può essere accolta, seppure secondo modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, ma soprattutto ne azzerino i rischi in materia di salute e sicurezza, in applicazione analogica dell'art. 26, quinto comma, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (su tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed in ogni caso sotto la vigilanza del corpo docente.

7 dicembre 2020

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