Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Danno erariale al responsabile finanziario che salta la verifica con l’Agenzia della Riscossione

Servizi Comunali Responsabilità amministrativa
di Giannotti Vincenzo
14 Dicembre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                                   

Danno erariale al responsabile finanziario che salta la verifica con l’Agenzia della Riscossione.

Vincenzo Giannotti

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di verificare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di effettuare un  pagamento di importo superiore a 5 mila euro (prima del 1 marzo 2018 l’importo era di 10.000 euro), se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Un responsabile finanziario che ha effettuato un pagamento al fornitore, omettendo di effettuare la verifica della sua posizione presso l’Agenzia di Riscossione, è stato condannato per danno erariale dalla Corte dei conti siciliana (sentenza n.749/2020).

La vicenda

Un responsabile finanziario è stato convenuto a giudizio dal Procuratore contabile per aver disposto il pagamento ad un fornitore in violazione delle disposizioni di cui all’art.48-bis del DPR n. 602/1973. Dalla ricostruzione dei documenti è emerso che il giudice dell’esecuzione, a seguito della procedura esecutiva, assegnava al creditore di una Società, a sua volta creditrice di somme per lavori effettuate a favore del Comune, una somma superiore tuttavia al debito del comune. Il responsabile finanziaria, pertanto, disponeva il pagamento al terzo pignorato nei limiti delle minori somme a debito dell’ente. Il pagamento disposto, tuttavia, non teneva conto del debito che il soggetto beneficiario aveva nei confronti dell’erario, correttamente iscritte a ruolo ed oggetto di cartelle esattoriali, pari quasi alle somme liquidate con una differenza di circa 400 euro.  Secondo la Procura il responsabile finanziario avrebbe dovuto sospendere i pagamenti ed attendere la procedura scandita dall’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 40/2008, così da permettere al concessionario della riscossione di recuperare il credito iscritto a ruolo. In altri termini, se il responsabile finanziario avesse attuato in modo corretto la procedura il pagamento in favore del terzo creditore sarebbe stato dapprima sospeso per poi essere effettuato in favore dell’Agenzia della Riscossione. La Procura non ha accolto le giustificazioni del responsabile finanziario sull’assenza del danno erariale in quanto il pagamento sarebbe stati disposto in quanto proveniente da una specifica ordinanza del Giudice dell’Esecuzione. Infatti, la Ragioneria Generale dello Stato, con specifica circolare n.24 del 2011, ha avuto modo di precisare che la verifica di cui all’art.48-bis del DPR n.602/1973 non può essere esclusa dall’esistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del credito.

La causa è, quindi, giunta presso il plesso giurisdizionale della Corte dei conti e, a questa data, una parte del credito risultava recuperata nei confronti del soggetto cui il pagamento era stato disposto, tanto che la Procura ha, in subordine, dichiarato quale danno erariale almeno la parte residua alla data dell’udienza non ancora riscossa.

In propria difesa, il responsabile finanziario ha insistito sostenendo che l’art.48-bis precede che i controlli siano effettuati sul “beneficiario” del pagamento e non sul creditore del beneficiario che può essere ricompreso tra i destinatari dei controlli solo in via interpretativa e non univoca. Infatti, le circolari successive della Ragioneria Generale dello Stato n.22/2008 e 29/2009 hanno stabilito che la norma “non debba applicarsi al semplice trasferimento di somme che, pur transitando dalla Pubblica Amministrazione, non costituisce, tuttavia, un vero e proprio pagamento”. In altri termini, nel caso di specie non sussiste la colpa grave, poiché i contrastanti indirizzi interpretativi forniti dalla Ragioneria Generale non potevano non generare difficoltà e perplessità nei confronti del responsabile finanziario.

La decisione del Collegio contabile

I giudici contabili hanno evidenziato in via preliminare come, il blocco dei pagamenti all’esito delle verifiche previste dall’art.48-bis del DPR n.602/1973, costituisca un particolare rimedio di tutela speciale delle ragioni erariali, al fine di evitare l’evasione e di agevolare la riscossione dei tributi da parte dei concessionari. In altri termini, il blocco dei pagamenti non ha soltanto natura cautelare ma costituisce una misura esecutiva di tipo satisfattivo, pur se eccezionale, sia perché si persegue la funzione di accantonare ed (eventualmente) di riversare le somme necessarie al soddisfacimento della pretesa erariale, sia perché si prescinde da un eventuale giudizio di merito circa la sussistenza del credito erariale. Nel caso di specie, la legge ha imposto alla Pubblica Amministrazione che sia terzo pignorato, di effettuare le verifiche ex art. 48 bis DPR 602/1973 pur di fronte a un provvedimento giurisdizionale favorevole al privato e indipendentemente dalla natura del credito. Va pertanto affermata la responsabilità amministrativa del responsabile finanziario per avere disposto il pagamento in favore del terzo creditore senza aver previamente espletato le verifiche previste dall’art.48-bis del DPR n.602/1973.

In merito alla quantificazione del danno erariale, il Collegio contabile ha evidenziato che “In tema di responsabilità amministrativa il Giudice contabile è chiamato ad accertare e quantificare un pregiudizio patrimoniale certo ed attuale con riferimento al momento del giudizio, stante l’irrilevanza dei possibili recuperi dei quali si potrà eventualmente tenere conto in sede di esecuzione della decisione” (cfr. Corte Conti, sez. giur. Toscana n. 117/2018; Corte Conti, Sez. Giur. Lombardia, n.406/2006). Ciò significa che la determinazione del danno deve considerare il suo reale importo al momento della decisione che, nel caso di specie è pari al’importo comunicato prima dell’udienza dall’Agenzia della Riscossione che ha tenuto conto, di uno sgravio rispetto all’importo originario e della rottamazione degli importi inferiori ai 1.000 euro disposti dal d.l. 119/2018 (cosiddetta rottamazione-ter). Gli importi sottratti, infatti, non sono stati considerati in quanto lo sgravio ottenuto palesa una parziale infondatezza della pretesa impositiva, mentre la rottamazione delle cartelle di minore importo che manifesta la volontà del legislatore di rinunciare definitivamente alla riscossione dei tributi con evidente vantaggio per i contribuenti morosi.    

7 dicembre 2020           

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