Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del dott. Roberto Gimigliano
QuesitiDOMANDA:
Si richiede parere in merito alla iscrizione anagrafica cittadini stranieri senza permesso di soggiorno che dichiarano la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con istanza di emersione di cui all’art. 103 del D.L. 19/05/2020 N. 34.
Nello specifico è corretto provvedere alla iscrizione anagrafica di tali cittadini che hanno presentato regolare istanza allo sportello unico per l’immigrazione che verifica l’ammissibilità della dichiarazione e acquisisce il parere della questura in merito alla insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno.
A seguito di convocazione delle parti e alla stipula del contratto di soggiorno da parte dello sportello unico per l’immigrazione, l’ufficio anagrafe può provvedere a ricevere la dichiarazione di residenza ovvero il cittadino deve presentare anche la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato?
L’Ufficio anagrafe provvede alla dichiarazione di residenza anche con la sola richiesta di rilascio del permesso di soggiorno?
RISPOSTA:
Il D.L. 34/2020 ha il grande merito di voler le condizioni che consentano di intervenire in una serie di materie necessarie a sostenere la ripresa economica nel Paese successivamente all'emergenza sanitaria degli ultimi mesi che, purtroppo si ripropone in questo periodo.
L’articolo che interessa gli ufficiali di anagrafe è il 103 c.1
Nella pratica dell’ufficio, il datore di lavoro darà l’opportunità al cittadino straniero di lavorare nel nostro Paese. Per farlo il datore di lavoro ed il lavoratore dovranno stipulare un contratto di soggiorno e compilare la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (primo elemento determinante e da tenere in debita considerazione.
Al lavoratore sarà rilasciato l'apposito kit (che ormai ben conosciamo) per il deposito all'ufficio postale e, al termine del procedimento, riceverà un permesso elettronico per lavoro subordinato valido per la durata del contratto e fino a 2 anni, rinnovabile alla scadenza con la descrizione «Emersione D.L. 34/2020 art. 103 co. 1» (Vedasi Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 400/C/2020 del 30 maggio). Ma a questo punto del procedimento è possibile l’iscrizione anagrafica?
Teniamo sempre a mente la sentenza della Corte Costituzionale che ha abrogato la legge 132/2018 (legge Salvini), in quanto ritroveremo alcuni principi legislativi che erano stati in qualche modo, da tale norma, “affossati”.
Le possibilità di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri senza il titolo di soggiorno sono parecchie. La Circolare Min. Interno (cd. circolare Amato) n. 16/2007 permette l'iscrizione del cittadino extracomunitario nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentando all'ufficio anagrafe il ccontratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico, la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso, nonchè la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.
Dalla procedura descritta dai commi 1 e 15 dell'art. 103 sembra di poter concludere che il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno in questo caso seguirà la strada prevista per l'ordinario rilascio di permessi per lavoro subordinato: pertanto, il cittadino straniero irregolare che si avvarrà di questa fattispecie normativa che permette la stipula di nuovi contratti (per la conclusione di un nuovo rapporto o per la regolarizzazione di uno già in essere) potrà iscriversi in anagrafe non appena sarà in possesso della documentazione di cui alla Circolare 16/2007.
Il contenuto della circolare 400/2020 specifica che già l'attestazione del comma 16 consente allo straniero di soggiornare regolarmente nel Paese, quindi, a maggior ragione, ciò è consentito anche dal permesso temporaneo: il fatto che si tratti di un permesso con una efficacia limitata nel tempo, di per sè, non esclude la possibilità dell'iscrizione in anagrafe.
E’ evidente che la volontà del legislatore di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivane dalla diffusione del contagio da COVID-19, rende plausibile possibile l'iscrizione anche con il permesso temporaneo.
La titolarità di un permesso di soggiorno attesta sempre e comunque la sussistenza di una condizione di regolarità del soggiorno anche per brevi periodi ed è principio generale dell'ordinamento anagrafico che lo straniero regolarmente soggiornante si debba iscrivere in anagrafe in condizioni di parità con il cittadino italiano: la durata breve del permesso non ha mai costituito un ostacolo.
L’iscrizione potrà comunque avvenire solo nel rispetto delle condizioni previste dalla circolare 16/2007.
dott. Roberto Gimigliano 1 dicembre 2020
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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