Indennità per specifiche responsabilità

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
28 Novembre 2020

In relazione alle indennità di cui all’art. 70-quinquies del CCNL Funzione Locali del 21/05/2018, l’Ente intende in sede di contrattazione decentrata integrativa rapportarle alla presenza in servizio del dipendente interessato, dove è conteggiato il mese intero di servizio prestato/utile, quello lavorato per almeno 15 giorni.

Si chiede se, in base alle disposizioni normative vigenti, è possibile rapportare tali indennità alla presenza in servizio del dipendente interessato come sopra indicato, e se la malattia e le ferie, i permessi retribuiti, i congedi per maternità o altri congedi vanno conteggiati come assenza o presenza in servizio.

Risposta

Preliminarmente va precisato che rientra tra le materie della contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità ex art. 70-quinquies Ccnl 21-5-2018. Nell’assetto contrattuale precedente per tale istituto la contrattazione integrativa poteva riguardare anche valori e procedure, oltre ai criteri, per cui si deve ritenere che vi sia, oggi, una riduzione dello spazio di intervento della contrattazione integrativa. Nell’ambito dei criteri di corresponsione dell’indennità è possibile prevedere la correlazione con la presenza in servizio, fermo restando le previsioni contrattuali, di seguito riportate, riguardanti specifiche assenze che si devono ritenere applicabili senza che si possano ipotizzare interferenze da parte della contrattazione integrativa.

Nell’ipotesi di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 21 maggio 2018, al dipendente spetta il trattamento economico accessorio e, quindi, l’indennità per specifiche responsabilità per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero (a tale proposito può essere utile consultare la tabella 1 allegata al Ccnl del 6.7.1995, tutt’ora vigente).

I permessi ex art. 35 per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, se fruiti a giorni, sono sottoposti al medesimo regime economico delle assenze per malattia e alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Le ferie, i permessi retribuiti ex art. 31 non riducono l’indennità per specifiche responsabilità; ciò in quanto le disposizioni contrattuali prevedono, in questi casi, l’esclusione delle sole indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità. L’indennità di specifiche responsabilità è una indennità riconosciuta su base annuale e attribuita mensilmente per il periodo di durata dell’incarico. Per le medesime ragioni non si può ritenere che si tratti, inoltre, di indennità correlata all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (come invece l’indennità condizioni di lavoro). Per quanto riguarda i permessi retribuiti il diritto alla corresponsione della indennità per specifiche responsabilità è espressamente previsto dall’art. 31, comma 4, Ccnl 21.5.2018.

Analogamente per i congedi di maternità laddove nella retribuzione media globale giornaliera da utilizzare per il calcolo rientrano i trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.

18 novembre 2020

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