Richiesta di accesso agli atti amministrativi concernenti una concessione cimiteriale perpetua di tomba di famiglia
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta al quesito del Avv. Alessandro Rizzo
QuesitiA seguito della conclusione di un concorso pubblico per soli esami, un candidato (che non ha superato la seconda prova e, pertanto, non è stato ammesso alla prova orale) chiede l'accesso ai seguenti atti: a) copia di tutte le tracce della prima prova scritta; b) copia di tutte le tracce della seconda prova scritta; c) copia di tutte le tracce della prova orale; d) copia degli elaborati redatti dal richiedente; e) copia degli elaborati redatti dal vincitore del concorso. Si chiede come rispondere alla suddetta richiesta di accesso agli atti. Si evidenzia che quanto domandato con le lettere a) e b) era già stato pubblicato in "Amministrazione trasparente" prima della richiesta in argomento, tuttavia il richiedente ne chiede una copia.
Nel caso oggetto del quesito, il soggetto interessato all’accesso è un candidato al medesimo concorso pubblico dei cui atti chiede l’accesso: avendo partecipato alla selezione pubblica in questione, il richiedente riveste una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati e (verosimilmente, fatta salva qualsiasi differente valutazione dell’Ente tenuto conto della motivazione addotta dal richiedente) ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti in questione, in virtù della disciplina stabilita dagli art. 22 e ss. della L. n. 241/1990.
Quanto sopra esclude che, nel caso di specie, possa ritenersi applicabile l’orientamento del Garante per la Protezione dei Dati Personali che ha negato l’applicazione del differente istituto dell’accesso civico disciplinato dall’art. 5 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) agli elaborati scritti, ai curricula vitae e agli atti dei concorsi pubblici (cfr. pareri n. 200 del 7 novembre 2019, doc. web n. 9196072; n. 162 del 30 marzo 2017, doc. web. n. 6393422; n. 246 del 24 maggio 2017, doc. web. n. 6495600; n. 366 del 7 settembre 2017, doc. web n. 7155171; n. 433 del 26 ottobre 2017, doc. web n. 7156158).
Nessun problema sembrano costituire i documenti indicati nel quesito con le lettere da a) a c), trattandosi delle tracce concorsuali cui ha partecipato il richiedente. Si ritiene non rilevante la circostanza che le tracce fossero già state pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, considerato che le finalità perseguite mediante tale pubblicazione sono differenti da quelle inerenti all’accesso documentale. Inoltre, la circostanza che i documenti oggetto della richiesta di accesso siano stati in precedenza pubblicati e fossero potenzialmente accessibili, non costituisce causa di esclusione o limitazione all’accesso ai sensi della L. n. 241/1990.
Non si rinvengono particolari problematiche nemmeno con riferimento alla richiesta di accesso agli elaborati del richiedente (lett. d), essendo evidenti l’interesse e la legittimazione del soggetto in questione, considerato il collegamento tra quest’ultimo e i documenti oggetto dell’accesso, e non venendo in rilievo - nemmeno potenzialmente - questioni attinenti alla riservatezza.
Questioni relative alla riservatezza di terzi che, invece, potrebbero astrattamente configurarsi in relazione alla richiesta di accesso relativa agli elaborati del vincitore del concorso (lett e).
Tuttavia, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di pubblici concorsi, stabilisce che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, a stretto rigore, neppure assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio volto all'accesso agli atti della procedura concorsuale da parte di altro soggetto partecipante alla medesima, fatta eccezione per effettive esigenze di tutela del titolare della sfera riservata vulnerabile, da valutarsi in concreto (sul punto, ex multis, Consiglio di Stato, n. 3505 del 2018; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, Sent. 11 dicembre 2014, n. 1532; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 2490).
Pertanto, considerato che l’accesso agli atti dei terzi in una procedura concorsuale non rientra nelle ipotesi stabilite dall'art. 24 l. 241/1990, nella parte in cui detta disposizione disciplina la non ostensibilità della documentazione in possesso dell'Amministrazione, e considerato che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (ove gli stessi motivino debitamente la propria istanza in tal senso), la posizione dei controinteressati, titolari dei dati contenuti nella documentazione richiesta (fatte salve eventuali esigenze di tutela del titolare della sfera riservata vulnerabile, da valutarsi in concreto da parte della PA), risulta recessiva rispetto a quella del richiedente, giacché tali dati sono volontariamente forniti dai partecipanti in una procedura competitiva e, una volta acquisiti dalla procedura stessa, escono dalla sfera personale dei loro titolari (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 2373).
Alla luce della normativa applicabile e dell’orientamento giurisprudenziale sopra illustrato, si ritiene che – fatte salve eventuali differenti valutazioni in concreto da parte dell’amministrazione, anche in ordine alla necessità di comunicare tale richiesta di accesso al vincitore – astrattamente nulla osti all’accesso anche degli elaborati in questione da parte del richiedente.
19 novembre 2020 Avv. Alessandro Rizzo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 8 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
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