Possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria anche nel caso di importi sotto soglia per affidamento di lavori
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIn relazione alla vigente normativa sulla possibilità degli Enti -indicandola magari- di poter affidare incarichi tecnici esterni, si richiede, in relazione alle condizioni presenti per la fattispecie concreta, se tale possibilità esiste e quali ne sono i limiti e le condizioni.
CONDIZIONI ESISTENTI PER LA FATTISPECIE CONCRETA
1) All'interno dell'ufficio tecnico esistono le professionalità che potrebbero eseguire il concreto incarico tecnico
2) Si evidenzia però la mancanza materiale dei tempi necessari all'istruzione esame ed esecuzione dell'incarico tecnico
Si richiede pertanto se tali condizioni possano legittimare il ricorso all'affidamento esterno dell'incarico tecnico e sino a quale grado la magistratura contabile potrebbe eventualmente esercitare un controllo sulla legittimità dell'istituto ed il conseguente utilizzo delle risorse pubbliche.
Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Pertanto, prima di ricorrere all’esterno, individuando in base alle procedure del Codice dei contratti d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle soglie di affidamento di cui all’art. 36 dello stesso, è necessario che il titolare del Servizio attesti motivatamente le ragioni del ricorso a professionista esterno precisano nella determinazione a contrattare quanto indicato nelle suddette lettere da a) a d).
In particolare, dovrà darsi conto dell’esiguità dell’organico, del carico di lavoro, dei tempi per procedere alla progettazione, specie se legati a tempistica stringente della fonte di finanziamento, della particolare qualificazione professionale richiesta, della temporaneità dell’incarico e della congruità della spesa.
Se rispettate dette motivazioni, verosimilmente, la Corte dei conti non avrà rilievi da sollevare. Infatti, secondo la giurisprudenza contabile, la PA può legittimamente conferire incarichi esterni solo se essi siano sufficientemente determinati nei contenuti e rispondenti a obiettivi specifici della p.a. conferente e rivestano carattere di temporaneità e siano, perciò, limitati nella loro durata (con conseguente divieto di rinnovo come pure di reiterato conferimento di un incarico avente lo stesso oggetto); se, lungi dal riguardare attività rientranti nelle ordinarie funzioni degli uffici e del personale, ineriscano a problematiche specifiche di natura eccezionale e straordinaria, imprevedibile e temporanea, caratterizzate da particolare complessità (o particolare urgenza, non imputabile alla stazione appaltante) che non possano essere adeguatamente (o tempestivamente) risolte avvalendosi delle professionalità interne a causa di oggettive e comprovate carenze di personale idoneo (condizioni di cui va data adeguato conto in sede di motivazione del provvedimento di conferimento); e se, conseguentemente, siano attribuiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.
23 novembre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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