Indennità specifiche responsabilità voce retributiva utile per accantonamento e calcolo TFR
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro
QuesitiIn relazione all'erogazione di due annualità di produttività, 2018 e 2019, nell'anno 2020, l'anno 2018, erogato in ritardo, non per motivi fisiologici, avendo tutti gli elementi nel 2019 per poter effettuare le procedure, ma non avendo adempiuto l'Ente a causa di ritardi gestionali, alla luce della circolare n. 151/E del 2017, è possibile erogarlo a tassazione separata?
Stesso quesito lo pongo in merito all'indennità di risultato dei responsabili.
La circolare 151/E del 13 dicembre 2017 precisa che “il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l'erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate.
Si ritiene, ad esempio, che non si giustifichi l'applicazione della tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d'imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un’amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.”
Pertanto si ritiene non applicabile la tassazione separata sia per la produttività sia per l’indennità di risultato dei responsabili.
19 novembre 2020 Daniele Conforti
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 26 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
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