Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Il divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi deve essere esteso anche alle Aziende speciali
Servizi Comunali Rapporto di lavoroApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Il divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi deve essere esteso anche alle Aziende speciali.
Vincenzo Giannotti
La questione posta all’attenzione del giudice di legittimità riguarda la natura di ente pubblico non economico dell’Azienda Speciale che dovrebbe escludere il divieto di conversione del contratto a termine illegittimo con quello a tempo indeterminato. La Cassazione (sentenza n.25223/2020) modificando i contenuti delle motivazioni della Corte di appello, ha precisato come, le assunzioni disposte dalle aziende speciali costituite dai Comuni, a prescindere dalla natura economica o meno delle aziende stesse, continuano ad essere assoggettate alla disciplina speciale dettata dall'art. 5 del dl. n. 702/1978, convertito dalla legge n. 3/1979, il cui vigore è stato confermato dall'art. 8 del d.l. n. 153/1980, convertito in legge n. 299/1980, che regola in modo completo l'assunzione del personale a tempo determinato da parte delle aziende costituite dagli enti locali, prevedendo la nullità delle assunzioni disposte in violazione della disciplina di legge.
La vicenda
Alcuni dipendenti hanno proposto ricorso per la conversione del loro rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Il Tribunale di primo grado e, successivamente la Corte di appello hanno riconosciuto la violazione dei termini del contratto a termine stipulato in violazione di legge, stabilendo il risarcimento del danno pari a venti mensilità, ma hanno escluso la conversione del contratto a temine illegittimo con quella a tempo determinato. Infatti, a dire della Corte di appello l'Azienda Speciale è ente strumentale sottoposto alle autorizzazioni del Consiglio Comunale, con la conseguenza che deve essere ritenuto applicabile alla fattispecie l'orientamento secondo cui, qualora un'attività, seppure di tipo imprenditoriale, venga svolta direttamente dall'ente pubblico non economico, i relativi rapporti di lavoro restano assoggettati ad ogni effetto alla disciplina pubblicistica propria di tale ente. Allora, in questo caso, troverebbe applicazione l’art.36 del d.lgs. 165/01 norma, questa, che non consente nel pubblico impiego contrattualizzato la conversione in rapporto a tempo indeterminato e legittima solo la richiesta del risarcimento del danno, da riconoscere in ogni caso, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito, al fine di armonizzare la normativa interna con gli obblighi posti dai principi eurounitari.
Avverso al decisione dei giudici di appello hanno proposto ricorso i dipendenti a tempo determinato ritenendo l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici nell’aver escluso la conversione del contratto a tempo indeterminato senza aver adeguatamente valorizzato il principio costituzionale dell'accesso all'impiego solo a seguito di concorso pubblico, il quale non si estenderebbe ai casi, stabiliti dalla legge, in cui il rapporto può essere validamente instaurato a seguito della procedura selettiva disciplinata dall'art. 16 della legge n. 56/1987 come avvenuto nel caso di specie.
La conferma della Cassazione
I giudici di Piazza Cavour intervengono sulla questione in due diverse direzioni, la prima in confutazione dell’eccezione sollevata dai ricorrenti, mentre la seconda riguarda la correzione delle motivazioni contenute nella sentenza dei giudici di appello.
Avuto riguardo alla censura da parte dei ricorrenti sull'interpretazione errata data dal giudice d'appello all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, la censura deve essere dichiarata infondata. Il giudice di legittimità, infatti, in diverse occasioni ha avuto modo di precisare come «nel pubblico impiego privatizzato, anche per i rapporti di lavoro a termine posti in essere dalle pubbliche amministrazioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, trova applicazione l'art. 36, comma 5, dello stesso decreto e dunque, in caso di abusiva reiterazione, il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, andando salvaguardati anche in tale ambito i principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell'amministrazione che sottendono la regola del pubblico concorso» (tra le tante Cass. n. 11537/2020).
In merito alle motivazioni del rigetto del contratto a termine dei giudici di appello, pur se corrette quanto all'interpretazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, non sono quelle che nella fattispecie impediscono la costituzione di rapporti a tempo indeterminato, perché le assunzioni disposte dalle aziende speciali costituite dai Comuni, a prescindere dalla natura economica o meno delle aziende stesse continuano ad essere assoggettate alla disciplina speciale dettata dall'art. 5 del dl. n. 702/1978, convertito dalla legge n. 3/1979, il cui vigore è stato confermato dall'art. 8 del d.l. n. 153/1980, convertito in legge n. 299/1980, che regola in modo completo l'assunzione del personale a tempo determinato da parte delle aziende costituite dagli enti locali, prevedendo la nullità delle assunzioni disposte in violazione della disciplina di legge (Cass. S.U. n. 26939/2014). Secondo le Sezioni Unite, infatti, devono essere escluse le conversioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle Aziende Speciali in assenza di esigenze temporanee, ed hanno evidenziato che la presenza di una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella dell'impiego privato, comporta, da un lato, l'estensione del divieto a tutti i rapporti, a prescindere dalla qualifica professionale e dal metodo di selezione, e, dall'altro, rende irrilevante l'accertamento della natura economica o meno delle aziende in rilievo.
La sentenza, pertanto, deve essere confermata ma con diversa motivazione.
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