La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiUn dipendente è assente a causa di un ricovero. Si vuole sapere se il dipendente deve ricevere o meno lo stipendio.
Nello specifico si tratta di un dipendente che ha già usufruito dei 3 anni di malattia, in quanto ha avuto un incidente che gli ha provocato diverse lesioni.
Successivamente tale dipendente è rientrato a lavoro, ma ora si è rimesso in malattia in quanto di nuovo ricoverato a causa delle lesioni avute in virtù dell'incidente sopra riportato.
Nel certificato non c'è scritto se si tratta di terapie salvavita, il certificato parla solo di recupero ordinario.
Quindi si vuole capire come si deve procedere e se il dipendente deve essere retribuito o meno.
Lo stipendio va erogato normalmente, oppure deve essere ridotto? Deve essere fatta la riduzione dei primi 10 giorni di malattia?
Fermo restando quanto accaduto nel precedente incidente e sulle eventuali responsabilità (tra cui l’azione di responsabilità da esercitare nei confronti del terzo – eventuale – responsabile ai sensi dell’articolo 36, comma 16, CCNL 21.05.2018), l’ente deve verificare se, nel triennio precedente la data di inizio dell’ultimo evento morboso, quanti giorni di malattia sono stati fruiti.
(a) Supponendo che il dipendente, sia malato dal 15 novembre 2020, occorrerà calcolare i giorni di malattia compresi nel periodo 14 novembre 2017 e il 14 novembre 2020. Se il numero dei giorni di malattia, complessivamente considerati, ivi compresi i sabati e le domeniche ricompresi tra una settimana e la successiva qualora non vi sia stata ripresa dell’attività lavorativa, a cui aggiungere quelli dell’ultimo certificato medico presentato, dovesse superare i 540 giorni, l’ente deve applicare l’articolo 36, comma 2, CCNL 2018. In particolare, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 (pari a ulteriori 540 giorni, non retribuiti ma con copertura pensionistica e Fondo credito da calcolarsi sullo stipendio virtuale cui avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio. Non è dovuta contribuzione Inadel/TFR), l'ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
(b) Qualora il numero dei giorni ricompresi nel triennio precedente l’inizio dell’ultimo evento morboso dovesse risultare inferiore a 540 giorni, si applicheranno le ordinarie decurtazioni di cui all’articolo 36, comma 10, CCNL 2018.
Pertanto, qualora il numero dei giorni del triennio precedente dovesse risultare di 350 giorni, i giorni di malattia dell’ultimo certificato medico presentato, saranno così retribuiti: 10 giorni pagati al 90 percento mentre i restanti (fino al massimo di 180 giorni ulteriori) saranno pagati al 50 percento. Si ricorda che, in presenza di retribuzione ridotta, la contribuzione Cpdel, Fondo credito e Inadel/TFR è da versare sullo stipendio virtuale cui avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo.
In tale ultima ipotesi (b), per i giorni (eventualmente e parzialmente) retribuiti occorrerà applicare anche la riduzione di cui all’articolo 71 DL 112/2008.
19 novembre 2020 Fabio Venanzi
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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