Affitto agrario di terreni a favore di una scuola

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

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21 Novembre 2020

Due anni fa il nostro comune ha concesso dei terreni di proprietà in comodato d'uso gratuito alla locale scuola secondaria per le attività di laboratorio dell'indirizzo agrario. Ad oggi è intenzione dell'amministrazione concedere altri terreni di proprietà alla stessa scuola da adibire alla coltivazione da parte della neonata azienda agricola facente capo alla scuola stessa. Al fine di ottenere i fondi previsti per le aziende agricole risulta migliore lo strumento dell'affitto agrario rispetto al comodato d'uso. Quello che mi chiedo è comunque possibile istituire questo tipo di contratto con un ente pubblico (la scuola) ed in ogni caso si dovrà procedere a gara come se si trattasse di un privato cittadino?

Risposta

Il Comune ha capacità di diritto privato, per cui, come può locare un immobile di natura patrimoniale (non demaniale, né patrimoniale disponibile), può affittare un terreno agricolo, in base alla legge n. 203/1982. 

Come ogni bene anche quello a destinazione agricola deve essere inserito nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni comunali che l’ente non considera strategici ai fini istituzionali e deve essere assegnato in base ai principi di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 97 Cost. e dei principi di cui al RD n..2240/1923. 

I contratti di concessione di beni pubblici, quali contratti attivi ossia da cui l’ente ricava un utile e non sostiene una spesa pur non ricadendo nelle procedure del Codice degli appalti, secondo la giurisprudenza amministrativa, soggiacciono a principi generali quali quelli di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento (cfr., ad es., TAR Sicilia, Catania, sentenze nn. 1013 e 1027). 

Pertanto, ove l’ente intenda affittare a privati, dovrà procedere con bando pubblico al miglior prezzo rispetto a quello a base d’asta. 

Rispetto alla concessione in comodato alla Scuola, poi, è noto il principio affermato da varie pronunce della Corte dei conti sulla normale redditività che gli enti locali devono trarre, salvo motivare adeguatamente l’eventuale gratuita assegnazione a soggetti no profit, associazioni, enti e simili non lucrativi, per finalità pubbliche meritevoli di tutela rispetto agli interessi tutelati dall’ente, bilanciando la eventuale perdita economica da reddito del bene con i vantaggi oggettivi e concreti della comunità amministrata. 

Per la Corte dei conti, infatti, sia che si tratti di immobili destinati ad uso abitativo (quali quelli disciplinati dall’art. 9, comma 3, della legge n. 537 del 1993), sia che si tratti di immobili appartenenti al patrimonio indisponibile (quali quelli regolati dall’art. 32, comma 8, della legge n. 724 del 1994), sia che si tratti  di immobili del patrimonio disponibile destinati ad uso commerciale, vale il principio della redditività secondo valori di mercato discendente dai principi di buona amministrazione cui sono astretti gli enti pubblici (Corte Conti, sez. II giurisdizionale centrale d’appello, 22/04/2010, n. 149. Nello stesso senso, Corte dei conti, sez. reg. contr. Puglia, deliberazione 14 novembre 2013, n. 170). D’altro canto, sono ammissibili deroghe (come sarebbe per l’ipotesi del comodato ad uso gratuito) alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico secondo criteri privatistici di redditività e di convenienza economica, atteso che gli enti locali, in quanto enti a fini generali, devono comunque curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata, ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Lombardia, n.672/2010/PAR e n.172/2014/PAR). 

17 novembre 2020              Eugenio De Carlo

 

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