Dipendenti pubblici: aggiornata la procedura dell’accertamento sanitario
INPS – 5 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Paolo Gambella
QuesitiIl comune ha sempre applicato la ritenuta del 4% per l'erogazione dei contributi a favore della scuola materna parrocchiale come disciplinato da convenzione. Vorrei sapere se è corretto. Chiedo inoltre di conoscere se il riconoscimento di altri contributi (non regolamentati da convenzione) e il riversamento del contributo statale D.L. Rilancio 34/2020 art 105 centri estivi debbano scontare la ritenuta.
Il D.P.R. 600/1973, agli artt. 28, co. 2 e 29, co. 5, disciplina la ritenuta d’acconto del 4% da applicare, ai fini delle imposte sui redditi, ai contributi pubblici erogati alle imprese da Stato, enti pubblici ed enti privati.
In linea generale la ritenuta d’acconto va applicata nel caso in cui il percettore svolga attività commerciale, anche se non in maniera continuativa. Di contro, se il percettore riceve il contributo per il perseguimento di fini istituzionali (e nessuna attività di carattere commerciale viene svolta) allora nessuna ritenuta va applicata.
16 novembre 2020 Paolo Gambella
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