Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Corte costituzionale: no al controllo di vicinato in materia di sicurezza e ordine pubblico.
Servizi Comunali Pubblica sicurezzaApprofondimento di Michele Deodati
Corte costituzionale: no al controllo di vicinato in materia di sicurezza e ordine pubblico.
Michele Deodati
Il “controllo di vicinato”
La legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell’ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità) è stata impugnata dal presidente del Consiglio davanti alla Consulta, in quanto ritenuta incostituzionale per contrasto con le norme della Costituzione che attribuiscono allo Stato la competenza a legiferare in materia di sicurezza e ordine pubblico, oltre alla competenza in tema di coordinamento interistituzionale. Altri profili di contrasto sono stati rinvenuti rispetto alla riserva statale sull’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici.
La legge regionale n. 34 del 2019 detta un’articolata disciplina relativa al controllo di vicinato, definendolo quale forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all’attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio». Si precisa altresì che non costituisce comunque oggetto dell’azione di controllo di vicinato l’assunzione di iniziative di intervento per la repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonché la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone. Il controllo di vicinato si attua attraverso una collaborazione tra Enti locali, Forze dell’Ordine, Polizia Locale e con l’organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche, che, in conformità alla presente legge, integrano l’azione dell’amministrazione locale di appartenenza per il miglioramento della vivibilità del territorio e dei livelli di coesione ed inclusione sociale e territoriale.
La posizione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con la Sentenza n. 236 del 12 novembre 2020, ha ritenuto fondata la questione di legittimità posta dal Governo, in quanto la legge regionale sul controllo di vicinato ha inciso sul riparto delle competenze legislative stabilito dalla Costituzione, che in materia di sicurezza e ordine pubblico vede esclusivo protagonista lo Stato.
Norme regionali costituzionalmente legittime
È interessante analizzare le recenti pronunce della Corte su altri casi analoghi. Sono state ritenute costituzionalmente legittime normative regionali che promuovono «azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l’attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell’estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica» (sentenza n. 208 del 2018); normative che mirano a contrastare il cyberbullismo attraverso programmi di promozione culturale e finanziamenti regionali nell’ambito dell’educazione scolastica (sentenza n. 116 del 2019), o ancora ad istituire osservatori sulla legalità, con compiti consultivi e funzioni di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze sul territorio, nonché a promuovere e sostenere la stipula di “protocolli di legalità” tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici per potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni mafiose (sentenza n. 177 del 2020).
Norme regionali illegittime
Costituzionalmente illegittime sono invece risultate quelle normative regionali suscettibili di produrre interferenze, anche solo potenziali, nell’azione di prevenzione e repressione dei reati in senso stretto, considerata attinente al nucleo della “sicurezza primaria” di esclusiva competenza statale (si vedano, ad esempio, la già citata sentenza n. 177 del 2020, che ha annullato una disposizione regionale istitutiva di una banca dati dei beni confiscati alla criminalità organizzata esistenti sul territorio regionale, in ragione della sua interferenza con i compiti della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia; la sentenza n. 35 del 2012, relativa a una normativa regionale in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali; la sentenza n. 325 del 2011, relativa a una legge regionale che istituiva un’agenzia avente compiti sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell’Agenzia statale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).
16 novembre 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 15 ottobre 2024
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: