Concessione gratuita (comodato) di un bene patrimoniale, senza canone né rimborso delle spese per utenze
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiE’ residente un cittadino originario del Marocco che ha acquisito la cittadinanza italiana. Lo stesso si era già sposato in Marocco e a suo tempo ha richiesto a questo Comune di trascrivere il suo atto tradotto e legalizzato senza dichiarare il regime patrimoniale. Ora vuole acquistare immobile in Italia. Rilasciando un estratto di matrimonio non sono presenti annotazioni circa scelte di regime patrimoniale, quindi in Italia è considerata comunione dei beni, ma lo stesso considerando che in Marocco la legge prevede l'opposto vuole che la casa sia intestata al 100% a lui.
Chiedo se ci sono stati errori al momento della trascrizione da parte del Comune e le operazioni da effettuare attualmente per esaudire la volontà del richiedente.
La risposta non vuole essere lapidaria, ma in parte lo è. La richiesta non è accoglibile per i seguenti motivi.
Il titolo IV della Legge 31 maggio 1995 n. 218 dedicato a “efficacia di sentenze e atti stranieri” e ne esplica la disciplina negli articoli dal 64 al 71.
L’articolo 64, relativo al riconoscimento di sentenze straniere, dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
L’articolo 65 dispone invece in merito ai “provvedimenti” stranieri, al fine di non escludere alcun tipo di provvedimento straniero, che, seppur non chiamato “sentenza” dall’ordinamento estero, produca effetti simili. Esso dispone che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché' all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della Legge (italiana) 218/1995 o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché' non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Nello specifico non si può sotto intendere che la casa sia intestata al 100% al richiedente e non è importante anzi non è previsto “esaudire la volontà” quando ciò non è previsto.
Tutt’al più possiamo dare dei consigli che nello specifico potrebbe essere quello di indicare all’interessato di recarsi presso il Consolato Marocchino in Italia per farsi certificare quanto da lui affermato.
Se al momento del matrimonio era cittadino marocchino sarà sufficiente tale dichiarazione con la quale la rappresentanza diplomatica esprime il proprio parere. Nel caso al momento del matrimonio l’interessato aveva già acquisito la cittadinanza italiana potrebbe essere d’aiuto presentare istanza al Consolato generale d’Italia in Marocco a supporto della propria tesi.
In ogni caso non ci sono stati errori nella trascrizione.
13 novembre 2020 Roberto Gimigliano
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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