Cambiamenti nel cronoprogramma dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
14 Novembre 2020

Nel 2014 è stato assunto un impegno pluriennale relativo al quadro di un'opera relativa alla costruzione di un impianto natatorio la cui realizzazione è ancora in corso.

Nel corso degli anni tali impegni per la parte non esigibile hanno dato origine ad FPV (in quanto realizzati con fondi di mutuo già incassati)

L'anno 2021 l'importo di FPV risulta già tutto impegnato con n. 1030/2014 in quanto l'opera doveva concludersi (non mi resta FPV da impegnare come nelle scorse annualità)

Ora dovrei spostare l'esigibilità di € 100.000,00 dal 2021 al 2020 per effettuare un subimpegno in favore di uno dei professionisti che curano l'esecuzione.

Mi chiedo: trattasi di un impegno in competenza 2021 (non risulta a residui passivi ma assunto nel 2014 per l'anno 2021) quindi dovrei poter procedere normalmente con determina del Responsabile del servizio finanziario.

Se si fosse trattato di residuo avrei dovuto farlo il prossimo anno in sede di riaccertamento ordinario dei residui con delibera di Giunta.

E' corretto?

Risposta

Qualora nel corso di un esercizio si verifichino cambiamenti nel cronoprogramma dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica occorre apportare delle variazioni non solo agli stanziamenti ai capitoli di spesa dell’opera, ma anche al correlato fondo pluriennale vincolato (FPV): tali variazioni comportano generalmente lo slittamento in avanti - e cioè nell'esercizio successivo - della previsione di spesa, e rientrano nella competenza dirigenziale (del responsabile della spesa o, in assenza di disciplina regolamentare, del responsabile del servizio finanziario) a norma del comma 5-quater, lettera b), dell'articolo 175 del TUEL. Può però verificarsi, come è appunto il caso esposto nel quesito, la fattispecie opposta, consistente nell'anticipo temporale della spesa da un esercizio a quello immediatamente precedente.

Anche in quest'ultimo caso si è di fronte a variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, per cui anche in tale ipotesi sussiste la competenza dirigenziale: risulta pertanto corretta la soluzione prospettata nel quesito.

12 novembre 2020              Ennio Braccioni

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