TARI 2020

Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
14 Novembre 2020

Alla luce del fatto che:

  •  questo ente ha confermato le tariffe tari 2019 secondo il dettame dell’art.107 d.l. 18/20 e che ha sospeso la bollettazione per le utenze non domestiche .
  • per le utenze non domestiche e’ intervenuto il consiglio comunale  a deliberare quanto di seguito:
    • Di stabilire che per l’anno 2020 per le utenze non domestiche soggette a sospensione delle attività per emergenza Covid-19, sarà applicata una agevolazione pari al 100% sulla tariffa variabile commisurata agli effettivi giorni di sospensione di attività a causa dell’emergenza Covid-19. I contribuenti interessati a tale agevolazione dovranno presentare apposita istanza al Comune con indicazione precisa dei tempi, delle modalità di chiusura e del relativo codice ATECO;
    • Di stabilire che per le utenze non domestiche parzialmente sospese (tabella 2 all. A delibera Arera 158/2020) e per le utenze la cui attività è stata ridimensionata per calo della domanda (tabella 3 all. A delibera Arera 158/2020) pur non essendo soggette a sospensione delle attività per emergenza Covid-19, per l’anno 2020 l’Ente provvederà ad applicare una agevolazione pari al 50% della tariffa variabile commisurata al periodo di sospensione temporanea delle attività a causa dell’emergenza COVID-19. I contribuenti interessati a tale agevolazione dovranno presentare apposita istanza al Comune con indicazione precisa dei tempi, delle modalità di chiusura e del relativo codice ATECO;

si richiede


se L’Ente dopo aver approvato il PEF 2020 (entro il 31/12/2020) debba generare un ruolo per i conguagli  Tari 2020 distribuito secondo le scadenze che stabilirà il Consiglio Comunale oppure se è previsto altro procedimento

Risposta

Se il Comune ha optato per la conferma delle tariffe TARI 2019, l’approvazione del PEF non deve dare origine all’applicazione di nuove tariffe. Le delibere ARERA prevedono, infatti che il costo del servizio ottenuto applicando i nuovi criteri ed approvati entro il 31 dicembre 2020, deve essere confrontato con il ruolo emesso nel 2020. La differenza algebrica tra i due valori deve essere riportata nei PEF successivi, non oltre il terzo anno successivo.

9 novembre 2020          Luigi D’Aprano

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