Trattandosi di concessione si applica l’art. 175 del Codice in base al quale le concessioni possono essere modificate, senza una nuova procedura di aggiudicazione in varie ipotesi tra cui:
- per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi;
- ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
Nelle citate ipotesi, per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione.
Inoltre, le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui suddette pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'art. 72 Cod., un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.
Nei suddetti casi, non essendoci un nuovo affidamento, non dovrebbe richiedersi il CIG in quanto non si tratta di nuovi affidamenti.
Altrimenti, per le ulteriori attività non previste nell’iniziale contratto, una volta esaurite dette possibilità, potrà procedersi, entro la relativa soglia, con un autonomo affidamento diretto, se non ripetuto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, o dovrà procedersi con altro affidamento, se del caso mediante procedura negoziata, in base al relativo valore, eventualmente invitando anche il concessionario, ma motivando espressamente l’invito come richiedono l’ANAC e la giurisprudenza. In detti casi, invece, va chiesto lo smart cig per gli affidamenti diretti e il cig per la procedura negoziata o aperta.
10 novembre 2020 Eugenio De Carlo