L’anticipazioni di liquidità ricevute e rimborsate nell'anno è una fattispecie che è stata introdotta per la prima - ed unica - volta con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 849-872).
Gli indicatori sintetici di bilancio (ai quali fanno espresso rinvio i parametri di deficitarietà) sono stati introdotti ben prima della ricordata tipologia di anticipazione, ed in occasione della formulazione del paragrafo 3.20-bis del principio contabile n. 4/2, che ha indicato la modalità di contabilizzazione di tutte le anticipazioni diverse da quelle di tesoreria mediante registrazione in entrata tra le accensioni di prestiti ed in spesa mediante imputazione al titolo 4 per il corrispondente rimborso (Commissione Arconet del 14 novembre 2018 e D.M. 1° agosto 2019), non si è tenuto conto degli effetti distorsivi che la contabilizzazione del rimborso nel titolo 4 della spesa avrebbe prodotto nei riguardi degli indicatori di bilancio e dei parametri enti deficitari, in quanto nelle corrispondenti formule viene computato l'importo complessivo di detto titolo, con la conseguenza che il valore dei suddetti parametri viene ad essere impropriamente, ed in maniera significativa, alterato per effetto della inclusione nel titolo 4 del rimborso in argomento.
Tenendo conto che la finalità del ricordato parametro 1 è quella di calcolare l'incidenza delle cosiddette "spese rigide" sul totale delle spese correnti (a tal fine si tiene conto del ripiano di disavanzo, della spesa di personale nonché della spesa per il debito, distintamente per gli interessi, allocati nel macroaggregato 1.7), e per le quote di capitale, contabilizzate al Titolo 4 della spesa), è evidentemente improprio e privo di senso calcolare al numeratore di tale rapporto anche l'importo della anticipazione restituita nell'esercizio, cosa che avverrebbe se si applicasse formalisticamente la formula relativa, che fa riferimento al totale del titolo 4 della spesa: tale riferimento al totale del titolo 4 andava bene finché in detto titolo erano contabilizzate le sole quote di capitale dei debiti in ammortamento, ma risulta non più adeguato a seguito della novità introdotta dalla legge di bilancio 2019; considerazioni analoghe valgono anche per l'altro parametro 4 (sostenibilità debiti finanziari).
Dalle considerazioni come sopra esposte deriva che sul piano operativo l'ente ha due possibilità:
1) applicare le formule per il calcolo degli indicatori nei termini formalmente previsti dal D.M. 28 dicembre 2018, ed in tal caso otterrà dei valori non corretti per gli indicatori 1 e 4;
2) computare, nell'utilizzo delle formule previste, il totale del titolo 4 al netto del rimborso dell'anticipazione, al fine di ottenere dei valori che rispecchino correttamente la situazione finanziaria dell'ente.
Ritiene il sottoscritto preferibile la seconda soluzione; ma qualunque sia quella seguita dall'ente, sarà comunque necessario esporre adeguata illustrazione e motivazione nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.
9 novembre 2020 Ennio Braccioni