L’art. 35, comma 2, del DLgs. 165/2001 stabilisce che “Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere”.
Il Ministro per la pubblica Amministrazione il 24 giugno 2019 ha emanato la Direttiva n. 1/2019 inerente “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette” al fine di dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento. Nelle predette linee guida sono contenute alcune precisazioni che sono utili per il caso prospettato nel quesito.
In particolare, i lavoratori delle categorie protette, assunti a tempo determinato, possono essere assunti a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, nel rispetto della quota d'obbligo, quando, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, purché l'assunzione a tempo indeterminato sia effettuata dalla stessa amministrazione entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto e si estingue entro un anno, sempre dalla data di cessazione del rapporto. Per gli enti territoriali, il reclutamento delle qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, avviene per chiamata numerica, tramite i centri per l’impiego.
Il caso esposto nel quesito non rientra nella ipotesi per la quale sia possibile l’assunzione attraverso i centri per l’impiego; trattandosi di una categoria di inquadramento per la quale è richiesto il requisito del diploma di scuola media superiore si deve ritenere che occorra attivare la procedura concorsuale con posti riservati oppure, sussistendo i requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del DLgs. 75/2017, potrà essere attivata una procedura riservata finalizzata alla stabilizzazione.
L’assunzione deve comunque essere prevista nel piano triennale dei fabbisogni di personale.
3 novembre 2017 Angelo M. Savazzi